La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 21977 depositata il 15 giugno 2026, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha stabilito che la responsabilità per concorso omissivo dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta dalla sola posizione di garanzia rivestita né dall’autoevidenza della natura distrattiva dell’operazione gestoria, ma postula l’individuazione di indici probatori concreti, dotati di adeguato spessore indiziario, dimostrativi del fatto che ciascun sindaco, nel momento in cui ha omesso di esercitare i propri poteri-doveri di vigilanza e di intervento, abbia effettivamente previsto il pericolo di offesa agli interessi del ceto creditorio e abbia accettato tale possibilità come prezzo eventuale della propria inerzia, così integrando il dolo eventuale: è pertanto viziata per difetto di motivazione la sentenza che si limiti ad affermare l’evidenza oggettiva dell’operazione depauperatrice, senza chiarire sulla base di quali emergenze processuali l’omissione dei sindaci sia riconducibile a un atteggiamento doloso piuttosto che meramente colposo.
