Qualche considerazione sul principio di immediatezza della deliberazione della sentenza (Leonardo Filippi)

Ci sono disposizioni del codice che sono regolarmente violate, con il tacito consenso di tutti i protagonisti del processo, perché si pensa che non vi sia alcun interesse ad osservarle.

Tra queste disposizioni spicca la prassi di deliberare la sentenza non immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, come recita l’art. 525 c.p.p., la cui rubrica è proprio “Immediatezza della deliberazione”. Infatti, in ossequio al principio di concentrazione del procedimento, la deliberazione della sentenza deve iniziare “subito dopo la chiusura del dibattimento” (art. 525, comma 1, c.p.p.) e non può essere sospesa “se non in caso di assoluta impossibilità” (art. 525, comma 3, c.p.p.). La ratio che sta alla base di entrambe le disposizioni è evidente: il legislatore vuole che il giudice decida in base a percezioni recenti, senza doversi affidare a lontani ricordi. Infatti, è vero che esiste il verbale del dibattimento, ma il principio di immediatezza del giudice con la prova impone che egli giudichi su ciò che ha visto e sentito poco prima in aula, non su un freddo verbale, sul quale potrebbe giudicare qualsiasi altro giudice. Una volta che la deliberazione è conclusa, deve essere redatto il dispositivo (salva l’ipotesi della motivazione contestuale) e la sentenza è pubblicata in udienza mediante la lettura del dispositivo da parte del presidente (o di altro giudice del collegio) (art. 545, comma 1, c.p.p.).

In questo caso, il principio di immediatezza si coniuga con quello di concentrazione.

Pertanto, il legislatore non vuole che vi siano intermediazioni tra l’assunzione della prova e la decisione (come ha riconosciuto anche la Corte costituzionale con la ord. n. 67/2007 e l’ord. n. 418 del 2004 ha esplicitamente riconosciuto il diritto, garantito dal principio di immediatezza, «all’assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere»), per cui il giudice deve avere un contatto diretto con la fonte di prova e il giudice che giudica deve essere lo stesso che ha assunto la prova. Ma il principio di concentrazione vieta anche che vi sia uno iato temporale tra l’assunzione della prova, la sua valutazione e la pubblicazione della decisione. L’immediatezza della lettura del dispositivo è esplicitamente prescritta dall’art. 448, comma 1, c.p.p. per le sentenze pronunciate nei casi di applicazione di pena, nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, ma a maggior ragione deve applicarsi nel giudizio ordinario.

Purtroppo, la prassi quotidiana registra, invece, “deliberazioni differite” con rinvio del dibattimento, dopo chiusa l’istruzione dibattimentale, per asserite repliche anche quando si sa che queste non ci saranno. Questa prassi comporta, di conseguenza, “letture differite” del dispositivo al termine di tutte le udienze della giornata: in Corte di cassazione questa è la prassi da sempre, con la lettura cumulativa di tutti i dispositivi, che arriva a fine serata se non a notte inoltrata.

Eppure, esiste una disposizione codicistica che obbliga all’osservanza di tutte le norme processuali “anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale” (art. 124 c.p.p.).

Ma quis custodiet ipsos custodes?

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