Qualificazione dell’impugnazione da parte dell’imputato della sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto: la Cassazione sospende il giudizio in attesa che la Consulta si pronunci sull’incidente di costituzionalità sollevato dalle Sezioni unite penali (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. V, ordinanza n. 21178/2026, 5/9 giugno 2026, chiamata a decidere sulla qualificazione dell’impugnazione proposta da un’imputata avverso la sentenza che l’ha prosciolta ravvisando la causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, ha sospeso il giudizio in attesa che la Consulta si pronunci sull’incidente di costituzionalità sollevato al riguardo dalle Sezioni unite penali.

Provvedimento impugnato

Tratta a giudizio per rispondere del delitto di diffamazione aggravata previsto dall’art. 595, terzo comma, cod. pen., EM è stata prosciolta, con sentenza del Tribunale di Piacenza in data 13 dicembre 2024, in applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. 

Impugnazione

Con ordinanza in data 16 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ritenendo che l’impugnazione proposta, nell’interesse dell’imputata, dal suo difensore di fiducia, Avv. DP, formalmente qualificata come atto di appello avverso la sentenza di primo grado, dovesse essere, in realtà, configurata come ricorso per cassazione.

Ciò sul rilievo che, da un lato, l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse nel giudizio di primo grado, tra le quali rientra, secondo la Corte territoriale, anche la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; e che, dall’altro lato, il principio di conservazione degli atti di impugnazione, ricavabile dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., imponga, appunto, di riqualificare come ricorso per cassazione l’atto di appello proposto avverso una sentenza inappellabile.

Decisione della Suprema Corte

Tanto premesso, giova osservare, innanzitutto, che ove si ritenga che l’odierna impugnazione debba essere effettivamente riqualificata come ricorso per cassazione, esso sia destinato a una declaratoria di inammissibilità, atteso che l’originario atto di appello è stato proposto dall’Avv. DP, il quale, al momento della sua presentazione, non risultava iscritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sicché non era legittimato alla proposizione di tale forma di impugnazione, secondo quanto prescritto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Nondimeno deve, altresì, rilevarsi che la compatibilità con i principi costituzionali della disciplina dettata dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. è stata recentemente posta in dubbio con ordinanza emessa in data 23 aprile 2026 dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, le quali erano state investite dalla Quinta Sezione della Suprema Corte con ordinanza n. 4839 in data 11 dicembre 2025, dep. 2026, al fine di dare risposta alla seguente questione: «Se sia appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile».

All’esito della predetta udienza, invero, le Sezioni unite, secondo quanto si ricava dalla relativa informazione provvisoria, hanno «dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile».

La proposizione dell’incidente di legittimità costituzionale e la complessità della questione ad esso sottesa impongono, dunque, di attendere l’esito del giudizio di costituzionalità, anche in relazione agli irreparabili effetti che la decisione sulla qualificazione dell’atto di impugnazione produrrebbe rispetto alla posizione processuale dell’odierna imputata. 

Ove, infatti, si ritenesse corretta la qualificazione dell’impugnazione operata dalla Corte di appello, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per le ragioni già poste in luce in relazione al difetto di legittimazione del difensore. 

Viceversa, una qualificazione dell’impugnazione come atto di appello contrasterebbe con la proposizione dell’incidente di costituzionalità sollevato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, il quale ha come presupposto, sul piano logico, che secondo la previsione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la pronuncia di proscioglimento emessa all’esito del giudizio di primo grado sia inappellabile.

Tanto osservato deve ulteriormente rilevarsi che, secondo quanto emerge dagli atti del presente procedimento, il termine di improcedibilità previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. è destinato a scadere in data 9 giugno 2026 e, dunque, ben prima della celebrazione del suddetto giudizio di costituzionalità, il quale non risulta essere stato ancora calendarizzato.

Ne consegue che, tenuto conto dei profili di «particolare complessità» della questione di diritto di cui trattasi, relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile, deve disporsi, ai sensi dell’art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen., la proroga di sei mesi del termine di improcedibilità di un anno previsto dal comma 2 del citato articolo; e, per l’effetto, il presente processo deve essere rinviato a nuovo ruolo.

Ritenuto dunque che la decisione appare particolarmente complessa in relazione alla questione di diritto relativa alla possibilità o meno per l’imputato di impugnare le sentenze di proscioglimento pronunciate ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbiano condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sulla cui legittimità è stata chiamata – dalle Sezioni unite con ordinanza del 23 aprile 2026 – a pronunciarsi la Corte costituzionale, proroga di mesi sei il termine di cui all’art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen., destinato altrimenti a scadere il 9 giugno 2026, e rinvia il processo a nuovo ruolo.

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