Pena sospesa negata: non basta un no (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21676/2026, ha chiarito gli oneri motivazionali del giudice allorchè nega il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In riferimento agli oneri motivazionali imposti al giudice di merito nell’ipotesi del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena – sindacabili in riferimento al vizio previsto dall’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – è dovere dello stesso giudice indicare gli specifici elementi ostativi costituenti indice di una prognosi negativa in ordine al rischio di recidiva, in assenza del cui richiamo la motivazione si rappresenta come apparente, dovendosi quindi ritenere necessaria l’illustrazione degli effettivi profili di pericolosità sociale dell’imputato; pur avendo la Suprema Corte ritenuto che la valutazione stessa possa essere dedotta anche sul piano implicito, con specifico riferimento agli elementi valorizzati per il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 – 05; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Rv. 276041 – 01).

Mentre, altresì, è stato sottolineato che non si connota nel senso della contraddittorietà una motivazione che abbia contestualmente applicato le circostanze attenuanti generiche e negato la sospensione condizionale, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047 – 02; Sez. 4, n. 39475 16/02/2016, Rv. 267773 – 01).

Peraltro, si è rilevato che qualora, come nel caso in esame, il diniego del beneficio della sospensione condizionale sia stato giustificato sulla base delle condizioni economiche dell’imputato, la motivazione deve ritenersi apparente se il giudice di merito abbia omesso di indicare i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo al beneficio richiesto, in particolare quando sussista lo stato di incensuratezza del prevenuto (Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Rv. 270609 – 01).

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