Lista testi difesa depositata tardivamente: quando un giorno segna un confine insormontabile (Riccardo Radi)

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Per un punto Martin perse la cappa”, quando Martin è il difensore può accadere.

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 21161/2026 ha ricordato che il termine stabilito per il deposito delle liste testimoniali è computato in giorni interi e liberi e che non si applica la proroga automatica del termine che scade in un giorno festivo stabilito dal comma terzo dell’art. 172 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1139 del 30/11/2012, dep. 2013, Scommegna, Rv. 254838 – 01) e va altresì ribadito che la regola di cui all’art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale “quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere”, implica che vanno esclusi dal computo il dies a quo nonché il dies ad quem (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 – 01; in termini conformi, Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322 – 01).

Tanto premesso, nel caso in esame la cassazione ha ribadito il principio di diritto espresso di recente da Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932 – 01 secondo cui, in tema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini che si computano “a ritroso”, in cui il dies ad quem è da individuarsi nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza, qual è appunto il caso in esame.

Pur senza considerare che la violazione censurata dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, alla luce di quanto dedotto e documentato, non risulta essere stata eccepita dalla parte che vi ha assistito con le modalità di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., (cfr., con riferimento specifico alla richiesta di audizione del consulente in contraddittorio, estendibile al caso di specie per identità di ratio, Sez. 4, n. 25729 del 11/04/2025, De, Rv. 288514 – 03), nessuna censura può in ogni caso essere mossa al giudice di merito, laddove ha ritenuto tardivo il deposito della lista testi della difesa.

Nel caso di specie l’udienza era fissata alla data del 20/01/2025; il termine per il deposito della lista testi, che va computato in giorni interi e liberi (escludendo il dies a quo e il dies ad quem – cfr., da ultimo, Sez. 3, Altea, cit.) e che va calcolato a ritroso («..almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento») scadeva il 12/01/2025, che era domenica, e, dunque, in un giorno festivo; venendo in rilievo un termine “a ritroso”, il dies ad quem va individuato «nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza» (cfr. Sez. 4, Selvaggio, cit.), ossia nella giornata di sabato 11/01/2025; la lista testi è stata depositata il 13/01/2025.

In applicazione dei principi sopraesposti, correttamente il giudice di merito ha ritenuto tardivo il deposito della lista testi della difesa, in quanto effettuato, non di sabato 11 gennaio 2025, ossia nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza, ma il giorno successivo (lunedì 13 gennaio 2025) a quello festivo (domenica 12 gennaio 2025) in cui veniva a cadere il termine di sette giorni liberi prima dell’udienza fissata per il 20 gennaio 2025.

Se la “svista” fosse capitata al pubblico ministero ci sarebbe stata la stessa implacabile solerzia o ci sarebbe stata la ciambella dell’articolo 507 cpp?

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