La cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 4833/2026 si è occupata del principio sancito dall’articolo 525 comma 1 cpp (immediatezza della deliberazione) ripreso anche dall’articolo 448 comma 1 cpp che recita “il giudice… pronuncia immediatamente sentenza” a seguito della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti.
In entrambi gli articoli si richiama il principio di immediatezza della pronuncia della sentenza di patteggiamento e della sentenza a seguito di dibattimento.
La Suprema Corte premette che la formulazione della disposizione (articolo 448 comma 1 cpp), pur non coincidendo letteralmente, presenta analogie con la formulazione dell’art. 525, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale, «la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento»; anche tale disposizione non è presidiata da sanzioni di nullità, contrariamente a quanto invece prevede l’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla violazione del principio di immutabilità del giudice.
L’interpretazione sistematica di tali disposizioni, in uno con la considerazione dell’assenza di esplicite comminatorie di nullità, porta dunque a ritenere, in ossequio al dettato dell’art. 177 cod. proc. pen. o che la violazione del principio di immediatezza non integri una nullità, ma, al più, una mera irregolarità.
La nullità dedotta dunque, non sussiste, in quanto non prevista dalla legge (conf. Sez. 4, n. 32228 del 05/06/2009, Grassi, Rv. 245278 – 01; Sez. 5, n. 1999 del 18/11/1992, dep. 1993, Marani, Rv. 193207 – 01).
A proposito ricordiamo l’aneddoto del Professor Franco Coppi e la sentenza “con deliberazione differita”: https://terzultimafermata.blog/2024/05/07/franco-coppi-e-la-sentenza-con-deliberazione-differita-di-riccardo-radi/
