Non basta invocare il principio ma è necessario che la difesa fornisca elementi concreti valevoli a confutare la tesi accusatoria, così si potrebbe semplificare il ragionamento della cassazione sezione 2 sentenza numero 15091/2026 che affronta la regola sviluppatasi nel sistema nordamericano con il nome di B.a.r.d. in un caso direi dozzinale di truffa on-line.
La Suprema Corte sottolinea che il principio secondo cui la penale responsabilità deve essere accertata “al di là di ogni ragionevole dubbio” non esime la difesa dall’onere di fornire elementi concreti valevoli a confutare la tesi accusatoria, nel caso in cui sia stata acquisita in giudizio, a carico dell’imputato, la prova di un elemento essenziale del fatto-reato, non avendo valore di riscontro del dubbio ragionevole le mere possibilità ipotetiche, non risultanti dagli atti.
Fattispecie in tema di truffa “online”, in cui la Cassazione ha censurato la decisione che, in esito alla svalutazione della prova costituita dall’intestazione all’imputato della carta “postepay” su cui era stato effettuato il bonifico da parte dell’acquirente, aveva assolto l’imputato, recependo una prospettazione alternativa non riscontrata da elementi acquisiti nel contraddittorio processuale.
Fatto:
Il Tribunale monocratico di Trani, con sentenza del 14 novembre 2025, assolveva R.M. dal reato di truffa allo stesso ascritto per non avere commesso il fatto.
Riteneva il tribunale non potersi affermare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio dell’imputato che aveva ricevuto sulla propria carta poste-pay il bonifico della vendita su piattaforma on line di una bicicletta mai però consegnata alla persona offesa.
Decisione:
Il tema dedotto con il ricorso coinvolge aspetti riguardanti l’accertamento di responsabilità dell’imputato e la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio declinata dall’art. 533 cod. proc. pen., con specifica relazione ai casi in cui sussista prova di una frazione della complessiva condotta contestata e, in specie, del realizzarsi dell’evento naturalistico esclusivamente riferibile al prevenuto.
Va cioè valutato quale debba essere il parametro di riferimento che il giudice di merito deve utilizzare nei casi in cui a carico dell’imputato sia acquisita la prova certa dell’impossessamento del profitto illecito in tutti i reati aventi ad oggetto le aggressioni patrimoniali e manchi, però, anche una dimostrazione specifica della consumazione dell’azione produttiva dell’evento ingiusto a carico del medesimo soggetto.
Orbene, ritiene questo Collegio che il tema del ragionevole dubbio debba essere declinato in una prospettiva particolare ove sia con certezza dimostrato che autore di una frazione essenziale della complessiva condotta incriminata, in specie costituita dall’impossessamento del profitto illecito, è proprio l’imputato.
In detti casi, infatti, acquisita prova dell’incameramento del profitto illecito, il principio del contraddittorio delle parti nella formazione della prova richiede necessariamente che attraverso il concreto esercizio dello stesso nel processo sia la difesa a prospettare quella ricostruzione alternativa che abbia valenza critica ed inficiante la tesi dell’accusa; altrimenti, la mera possibilità ipotetica del verificarsi di fattori condizionanti alternativi, concomitanti o sopravvenuti ad opera anche di terzi soggetti, over rimanga mera prospettazione priva di qualsiasi riscontro non può ritenersi idonea a confutare la tesi di accusa e ciò, proprio, perché del tutto priva di qualsiasi conforto acquisito nel processo, unica sede legittimata alla ricostruzione del fatto oggetto di accusa.
Al proposito va ricordato che, per effetto dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 si è proceduto alla riformulazione del comma 1 dell’articolo 533 del codice procedura penale richiedendo che la colpevolezza dell’imputato sia accertata al di là di ogni ragionevole dubbio. In tal modo il legislatore ha importato nel sistema processuale italiano la regola sorta e sviluppatasi nel sistema nordamericano con il nome di B.a.r.d. (Beyond any reasonable doubt); inoltre si è codificato quanto già stabilito dall’articolo 66 comma 3 dello Statuto della Corte penale internazionale recepito in Italia con la legge di ratifica del 12 luglio 1999 n.232, in ordine, appunto, alla necessità dell’accertamento della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio.
Le Sezioni Unite risultano avere attribuito valenza processuale al canone del ragionevole dubbio già in tempi antecedenti la modifica normativa del 2006; difatti, con la sentenza “Franzese” del 2002, si era già statuito che in tema di reato colposo omissivo improprio, l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139-01).
Successivamente, lo stesso massimo organo nomofilattico ha statuito che il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull’applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d’accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l’assoluzione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430- 01, in motivazione).
Sul tema del ragionevole dubbio, poi, le sezioni semplici della Corte di cassazione, con una evoluzione giurisprudenziale costante, hanno teso ad escludere che la semplice astratta prospettazione di fattori meramente ipotetici possa confortare la presenza di un dubbio ragionevole richiedendo, invece, che la dimostrazione concreta del fattore, alternativo concomitante o sopravvenuto, sia sempre conferita nel giudizio attraverso l’esercizio del diritto alla prova in contraddittorio, ovvero mediante l’utilizzazione di argomenti probatori desunti dallo stesso materiale acquisito nel corso delle indagini preliminari e riversato nel giudizio abbreviato.
Un primo richiamo in tale senso può rinvenirsi nella sentenza “Franzoni” della prima sezione secondo cui il giudice deve ritenere intervenuto l’accertamento di responsabilità dell’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, che ne legittima ai sensi dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. la condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura”, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763-01).
In senso analogo, in tempi più recenti, si è stabilito come in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647-04).
L’argomento risulta ribadito anche dai più recenti interventi di legittimità secondo cui la regola di giudizio dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”, consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura”, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272-01).
In senso sostanzialmente conforme è l’interpretazione dottrinale della regola citata. Invero, premesso che la stessa risulta mutuata dall’ordinamento statunitense e risulta priva di una definizione concreta trattandosi dell’avvertimento che viene trasmesso ai componenti la giuria popolare nel sistema americano, si è rilevato come il dubbio impeditivo della pronuncia di colpevolezza può essere solo quello ragionevole, ovvero quello plausibile, derivante dalla complessiva valutazione in concreto degli elementi a favore ed a carico dell’imputato, senza che per tale possa invece intendersi il dubbio, congetturale, inevitabilmente insito in un sistema che, ricostruendo ex post un evento storicamente accaduto, lascia, perciò solo, spazio alla astratta possibilità, anche del tutto non verosimile di una diversa soluzione.
Si è aggiunto che la necessità che ogni elemento sia provato oltre ogni ragionevole dubbio, ai fini della condanna non significa necessità della prova che ogni fatto sia certamente accaduto dal punto di vista materiale, ma che ogni fatto appaia certo dal punto di vista logico: l’esistenza di ogni elemento deve essere dichiarata sulla base di accertamenti logicamente congrui e, quindi, coperti dal crisma della certezza razionale.
L’applicazione dei suddetti princìpi al caso in esame comporta concludere per la fondatezza del ricorso proposto dal pubblico ministero.
Ed invero, accertato che l’imputato ha posto in essere una frazione della condotta essenziale del reato, costituita nel caso di specie dalla percezione illecita del profitto ricavato dalla consumazione della truffa, non poteva, poi, il giudice affermare l’insussistenza della fattispecie per non essere stato verificato l’artificio od inganno riconducibile all’imputato stesso.
Sottolineato che nel caso della truffa la percezione dell’ingiusto profitto costituisce prova e non mero indizio della riferibilità all’agente della condotta costitutiva la fattispecie illecita, quantomeno in parte, non è consentito in ragione del canone di cui all’art. 533 cod. proc. pen. svalutare detto elemento al punto da attribuire valore essenziale ed esclusivo ai fini della prova della responsabilità del reato di cui all’art. 640 cod. pen., all’individuazione dell’autore degli artifici o raggiri, così che solo chi pone in essere gli stessi può essere chiamato a rispondere del delitto predetto. Invero, il percettore del profitto illecito pone in essere una frazione essenziale della condotta tipica e, come tale, la sua posizione va valutata senza che possa rilevare la mera ipotetica possibilità prospettata dal giudice del Tribunale di Trani di concorso di altri soggetti nella pubblicazione dell’annuncio o nello svolgimento delle trattative, trattandosi di circostanze rimaste meramente ipotetiche e prive di qualsiasi accertamento nel contraddittorio processuale.
Come già esposto in precedenza, il dubbio ragionevole, che vale ad inficiare decisivamente la ricostruzione accusatoria è soltanto quello che si fondi su prospettazioni alternative che abbiano riscontro negli elementi acquisiti nel contraddittorio processuale mediante il concreto esercizio del diritto alla prova e non, invece, quello scaturente da possibilità meramente ipotetiche e del tutto congetturali prive di qualsiasi riscontro.
Se quindi è raccolta ed acquisita in giudizio la prova, e non un semplice indizio, del verificarsi dell’evento illecito e cioè di un elemento essenziale del fatto reato a carico dell’imputato, diviene preciso onere della difesa, ovvero, della stessa iniziativa giudiziale autonoma attraverso i poteri di ufficio concretamente sempre esercitabili, acquisire elementi concreti che valgano a confutare la tesi accusatoria, non potendo lasciarsi a mere possibilità ipotetiche valore di riscontro del dubbio ragionevole, tale non essendo quello non risultante dagli atti, dovendo in tal caso valere il brocardo secondo cui quod non est in actis non est in mundo.
Tale conclusione non contrasta in alcun modo con quel recente intervento di legittimità secondo cui la regola di giudizio che richiede l’accertamento della sussistenza del reato “al di là di ogni ragionevole dubbio” implica che, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472-01) e ciò perché, in tale specifico caso, la regola dell’impossibilità di affermare la colpevolezza in presenza di un dubbio ragionevole veniva applicata proprio perché dedotta in giudizio una tesi alternativa ad opera della difesa degli imputati.
Né sussiste dubbio circa l’attribuibilità all’imputato della qualifica di agente tipico del delitto di truffa realizzata mediante vendita on line di bene non effettivamente posseduto e mai consegnato ove lo stesso sia il percettore dell’ingiusto profitto. Invero, con plurime pronunce, questa Corte di legittimità, pur a differenti fini, ha sempre affermato come la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on line”, in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761-01); si è anche affermato che la truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l’ordine di pagamento non è contestuale all’accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01).
Ne consegue affermarsi che, secondo una costante interpretazione, il percettore del profitto illecito incassato a seguito di consumazione di truffa contrattuale attraverso piattaforme on line, è sempre identificato quale agente tipico della fattispecie illecita prevista e punita dall’art. 640, comma secondo, n. 2-ter cod. pen. e, conseguentemente, viene chiamato a rispondere in quanto tale della fattispecie delittuosa senza che possa invocarsi alcun dubbio ragionevole che, come esposto nei precedenti paragrafi, si fondi su mere prospettazioni ipotetiche e non fatti concreti emersi nel contraddittorio processuale.
Sul punto, quindi, può affermarsi il principio secondo cui l’incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all’imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell’illecito.
Alla luce delle già menzionate considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo giudizio.
