Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20931/2026, 29 maggio/5 giugno 2026, ha affermato che la dicitura «va disposta, ex art. 240 c.p., la confisca e devoluzione all’Erario della somma di denaro in sequestro, dal momento che, per quanto in premessa chiarito, si appalesa quale profitto dei reati di cui all’imputazione (cfr. verbale di sequestro, in atti)», non è idonea a motivare adeguatamente l’applicazione della confisca facoltativa nel contesto di una decisione di patteggiamento.
Provvedimento impugnato
Con sentenza del 12 gennaio 2026, il GIP del Tribunale di Torre Annunziata:
a) su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, applicava a GAF, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 2.400,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione di fitofarmaci illegali aggravata (dall’avere commesso il fatto nell’esercizio di un’attività professionale) di cui al capo 4) e di partecipazione a un’associazione per delinquere aggravata (dall’essere il numero degli associati di dieci o più) di cui al capo 1);
b) ai sensi dell’art. 240 cod. pen., disponeva la confisca e la devoluzione all’Erario «della somma di denaro in sequestro, dal momento che, per quanto in premessa chiarito, si appalesa quale profitto dei reati di cui all’imputazione (cfr. verbale di sequestro, in atti)».
Ricorso per cassazione
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il difetto assoluto di motivazione, con riferimento agli artt. 125, 444 e 445 dello stesso codice, nonché all’art. 240 cod. pen.
Dopo avere premesso che la confisca disposta dal GIP non era stata oggetto di accordo tra le parti, il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità o alla natura di prodotto o profitto dei reati della somma confiscata di € 3.135,00, atteso che l’obbligo motivazionale al riguardo non si potrebbe ritenere adeguatamente assolto mediante il mero generico richiamo a un verbale di sequestro presente agli atti, come avrebbe fatto il GIP.
Decisione della Suprema Corte
Con la decisione Savin le Sezioni unite penali hanno affermato il principio per il quale la sentenza di “patteggiamento” che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (SU, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01).
Ribadito tale principio, si deve ritenere che l’argomentazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui «va disposta, ex art. 240 c.p., la confisca e devoluzione all’Erario della somma di denaro in sequestro, dal momento che, per quanto in premessa chiarito, si appalesa quale profitto dei reati di cui all’imputazione (cfr. verbale di sequestro, in atti)», non sia idonea a fare ritenere rispettato il necessario requisito motivazionale, seppure connotato da minore ampiezza, che deve ricorrere in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti nel caso di applicazione anche della confisca facoltativa, non potendosi reputare a ciò sufficiente il mero generico rinvio a un verbale di sequestro, e considerato altresì che «quanto in premessa chiarito» dal G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata risulta attenere esclusivamente all’assenza di cause di proscioglimento nel merito dai due reati, senza alcun riferimento alla somma in sequestro (che non è neppure indicata nel suo ammontare) e al suo essere stata generata quale profitto del reato di ricettazione di fitofarmaci illegali e/o di partecipazione a un’associazione per delinquere.
In tale senso, deve essere ribadito il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale – pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti – lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, «va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati» non rispettasse il requisito motivazionale).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio su tale punto.
