Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20932/2026, 29 maggio/5 giugno 2026, ha affermato che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o a effetto speciale, che condiziona, ex art. 157, secondo comma, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato (come, nel caso che viene qui in rilevo, la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990), il giudicato formatosi sull’accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza n. 10066 del 04/02/2025, la sesta sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenza del 6 febbraio 2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria con la quale era stata confermata la condanna di RD per il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e agli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con rideterminazione della relativa pena –, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio su tale punto.
Con sentenza del 20 novembre 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’indicata sentenza della sesta sezione penale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, e rideterminava in due anni di reclusione ed € 5.333,33 di multa la pena irrogata a RD per il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2.
Ricorso per cassazione
Avverso tale sentenza RD, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 129 dello stesso codice, degli artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen., e dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione «per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e per omessa motivazione sul punto».
Deduce che la Corte d’appello di Reggio Calabria, una volta che aveva escluso la circostanza aggravante a effetto speciale di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 – la quale, a norma dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., condiziona il tempo necessario a prescrivere –, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato che era maturata prima della sentenza di annullamento con rinvio (e anche prima della prima sentenza di appello).
Decisione della Suprema Corte
In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o a effetto speciale, che condiziona, ex art. 157, secondo comma, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato (come, nel caso che viene qui in rilevo, la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990), il giudicato formatosi sull’accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Rv. 281316-01. In senso analogo: Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Rv. 282801-01. Tra le pronunce non massimate: Sez. 3, n. 28668 del 19/01/2024).
Nel caso in esame, la prescrizione del reato, che è stato commesso il 6 ottobre 2015, è maturata, con il decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi ex art. 161, secondo comma, cod. pen., il 6 aprile 2023, quindi prima della sentenza di annullamento parziale della Sesta sezione penale del 4 febbraio 2025.
