Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21627/2026, 29 maggio/11 giugno 2026, ha affermato che è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell’appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall’imputata MA avverso la sentenza emessa il 24 giugno 2025 dal Tribunale di Nola, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 81, 337 cod. pen. ascrittole e condannata a pena di giustizia.
Ricorso per cassazione
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che, con atto del difensore, deduce con un unico motivo omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, e conseguente applicazione del cumulo giuridico, tra il reato per il quale si è proceduto e quello analogo per il quale è intervenuta condanna con sentenza emessa il 29.02.2024 dal Tribunale di Noia, passata in giudicato.
Afferma la ricorrente che la relativa questione era stata devoluta alla Corte di appello con motivi nuovi, tempestivamente e regolarmente depositati per via telematica, con i quali si evidenziava la sussistenza dei relativi presupposti.
È ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell’appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla.
Non opera in tal caso il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, Rv. 281915 – 01) e, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione, nella specie, con reato separatamente giudicato, formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l’interesse dell’imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d’appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell’esecuzione (Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278678).
La sentenza non contiene né la menzione del motivo nuovo né qualsiasi motivazione a riguardo, avendo la ricorrente – con la allegazione in ricorso – fornito la prova del tempestivo e rituale deposito telematico del motivo nuovo in uno alla sentenza irrevocabile sul quale si fondava.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione del motivo di appello sulla continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
