Profitto del reato: le estensioni indiscriminate e le dilatazioni indefinite dell’istituto provocate da chi non sa distinguerlo dal prodotto del reato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20407/2026, 20 maggio/3 giugno 2026, ha condiviso il sempre valido canone ermeneutico fornito da Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01, per il quale, in linea generale, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita mentre il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U, 24 maggio 2004, n. 29952, Romagnoli, Rv. 228117-01, in motivazione, ha sottolineato, onde evitare un’estensione indiscriminata e una dilatazione indefinita dell’istituto, l’esigenza di una diretta derivazione causale dall’attività del reo, con esclusione di vantaggi indiretti o mediati).

Per quel che attiene nello specifico al delitto di riciclaggio, ai fini della confisca obbligatoria (e dell’eventuale sequestro con funzione anticipatoria):

– il prodotto è costituito non solo dai beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche dai beni e dai valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità e ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, dep. 2024, Rv. 286323-02, che ha ritenuto che fossero stati correttamente intesi come prodotto i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita) e, in genere, più ampiamente dall’intero valore delle somme oggetto delle operazioni dissimulatorie (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Rv. 286131-01; Sez. 2, n. 7503 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282957-01; Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, Rv. 280238-01);

– il profitto deve essere individuato con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito (e non all’intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto; cfr. Sez. 2, n. 2166 del 06/12/2022, dep. 2023, Rv. 283898–01; Sez. 2, n. 19561 del 12/04/2022, Rv. 283194-01; Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Rv. 280029-01; Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, Rv. 26872901).

Inoltre, in tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, deve considerarsi persona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di sicurezza non può essere disposta ex art. 240, commi secondo e terzo, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, Rv. 285207-02; Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, Poste Italiane, Rv. 284054-02; Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, Rv. 270250-01; Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Rv. 250804 – 01). In caso di negativa esecuzione del sequestro diretto, l’aggressione patrimoniale può essere estesa, anticipando in sede cautelare l’effetto ablativo della confisca, a beni diversi – ma aventi un equivalente valore – da quelli costituenti il prodotto o il profitto del reato, formalmente rientranti nel patrimonio sociale, previa dimostrazione che, dietro tale schermo soggettivo («per interposta persona»), gli indagati ne abbiano in concreto la piena disponibilità

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