Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17254/2026, 26 maggio/1° giugno 2026, ha ribadito che, nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato.
Provvedimento impugnato
L’avvocato XXX difendeva YYY, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel processo penale n. XXX/2017, dinanzi al Tribunale di Messina, per cui l’avvocato chiedeva la liquidazione del compenso per l’attività espletata.
Per quello che qui interessa, dopo aver ottenuto due diversi decreti di liquidazione dal tribunale di Messina, lo stesso Tribunale revocava il secondo dei due, ritenendo l’attività già liquidata. L’avvocato XXX spiegava opposizione, presso il Tribunale di Messina, avverso il provvedimento di revoca, deducendo che le istanze di liquidazione attenessero a diverse attività, chiedendo pertanto la revoca del provvedimento di revoca.
Con l’ordinanza oggetto di ricorso, l’opposizione veniva accolta nel senso richiesto dall’istante, ma si disponeva la compensazione delle spese del giudizio di opposizione “non essendosi il Ministero costituito e non avendo manifestato opposizione alle ragioni del ricorrente”.
Ricorso per cassazione
L’avvocato XXX ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Nessuno ha depositato memorie.
Decisione della Suprema Corte
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nonché per violazione di legge della stessa, laddove accogliendo l’opposizione, compensava le spese del procedimento, sulla base della mancata costituzione del Ministero della Giustizia.
Il motivo è fondato.
È principio univoco della giurisprudenza di legittimità che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato il quale, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese”, ex artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. (Sez. 6 – 2, n. 17247 del 12/08/2011 e ss., tra le tante, Cass. 21/03/2018 e conf., Cass. n. 4082/2024).
Nel caso in oggetto, il Tribunale di Messina ha accolto in toto l’opposizione alla liquidazione dei compensi spiegata dall’avvocato XXX, ma ha negato la liquidazione delle spese in ragione della mancata resistenza del Ministero intimato.
Ebbene, come più volte chiarito (tra le tante, Cass. 4082/2024), tale motivazione contrasta con il principio di causalità che regge la liquidazione delle spese in giudizio, principio in forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condotta abbia dato causa al giudizio costringendo la controparte – riuscita vittoriosa – ad adire il giudice per l’affermazione delle proprie ragioni (Cass. n. 17247 del 12/08/2011); nonché si scontra con il principio, che si applica evidentemente a tutti i giudizi in cui è parte la P.A., secondo cui la mancata opposizione dell’Amministrazione non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l’istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cass. 17/10/2013, n.23632; Cass. 21/03/2018, n.7072 e ss., tra le tante Cass. n. 5255 del 17/02/2022 e Cass. n. 4082 del 14/02/2024).
In conclusione, ove il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato (Cass. n. 5255 del 17/02/2022).
La decisione impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio, al Tribunale di Messina, nella persona di un diverso magistrato, che regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.
