Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 20143/2026, 20 maggio/3 giugno 2026, ha ribadito, riguardo alle misure cautelari, che l’art. 274, lett. c), cod. proc pen. richiede che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui non è sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere, qualora se ne presenti l’occasione.
Il requisito dell’attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’indiziato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita.
Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma piuttosto un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242).
