Testi difesa: revoca ordinanza ammissiva resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, conseguenze (Riccardo Radi)

Il giudice revoca i testi della difesa precedentemente ammessi senza alcuna motivazione sul requisito della loro superfluità.

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 14561/2026 ha ricordato che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata.

Ricordiamo la pronuncia della cassazione Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166, che, in motivazione, ha chiarito che “se è certamente principio condiviso quello secondo cui è nulla l’ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di “difendersi provando”, stabilito dal comma secondo dell’art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della “parità delle armi” sancito dall’art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l’art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257892), la nullità che si produce non è certamente assoluta, non rientrando nel novero di quelle definibili come tali dall’art. 179 cod. proc. pen.”.

Secondo l’opzione dominante, detta nullità è di ordine generale a regime intermedio (si rammentano, in tal senso, le pronunce Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, D M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257891 e Sez. 5, n. 18351 del 17/2/2012, Biagini, Rv. 252680). Sicché alla luce della disciplina prevista dal codice di rito, detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata.

Infatti, il disposto dell’articolo 180 cod. proc. pen., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nella disposizione dell’articolo 182, comma due, cod. proc. pen., che prevede una eccezione alla regola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al caso in cui la parte assista – come nel caso di specie – al compimento dell’atto nullo.

Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell’atto stesso, deve farlo immediatamente dopo.

Ciò si deve ribadire con riferimento al caso di specie, con la precisazione che l’orientamento parzialmente diverso si differenzia in realtà con riferimento alla natura della nullità, ritenuta di tipo meramente relativo, evidenziandone il regime di deducibilità pur sempre ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. 2017, Mignogna, Rv. 269050).

Lascia un commento