Messa alla prova e reati di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 21625 depositata l’11 giugno 2026, in tema di cause di estinzione del reato, ha affermato che il rinvio, operato dall’art. 168-bis cod. pen., ai “delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale” consente all’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova pur quando siano contestate circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 339, comma secondo, cod. pen..

Ai sensi dell’art 168-bis, comma 1, cod. pen., «nei procedimenti per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i reati delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen., l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».

Il legislatore ha cioè optato per un duplice criterio: di tipo quantitativo, là dove fa riferimento ai reati puniti con la pena non superiore nel massimo quattro anni, e di tipo qualitativo, quest’ultimo espresso mediante il rinvio alle ipotesi di reato per le quali è prevista la citazione diretta (art. 550, comma 2, cod. pen.), in deroga al suddetto limite di pena.

Ciò ricordato, in replica alle deduzioni difensive, deve osservarsi che la sentenza c.d. “Sorcinelli” riguarda esclusivamente la messa alla prova disposta per i reati individuati attraverso il criterio quantitativo, in rapporto al quale ha chiarito che il richiamo compiuto dall’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

L’ipotesi che viene qui in esame è stata, invece, legislativamente selezionata sulla scorta del criterio qualitativo, essendo la resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. una delle fattispecie elencate nell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., alle quali non è dunque immediatamente riferibile la regula iuris enucleata dalla citata sentenza “Sorcinelli”.

Sicché per tale fattispecie (come per le altre contemplate dall’art. 550, comma 2, cod. proc. pen.) si pone la necessità di stabilire se il richiamo operato dall’art. 168-bis cod. pen. riguardi la sola ipotesi base o anche quelle circostanziate.

Sempre in via preliminare, ma sotto diverso profilo, va poi escluso che si riferisca anche alla resistenza a pubblico ufficiale la clausola «con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite», che compare nel testo dell’art. 550, comma 2, cod. pen. (la quale avrebbe avuto l’effetto di negare comunque la possibilità di accesso alla messa alla prova).

La locuzione in esame è infatti testualmente riferita alla sola fattispecie di evasione di cui all’art. 385, comma 2, cod. pen., con l’effetto di ritagliare l’ambito dell’eccezione, all’interno di questa ipotesi aggravata, ai soli casi di cui si è detto.

Non risulta, dunque, estensibile per via interpretativa, a reati diversi dall’evasione aggravata, a tale operazione ostando il divieto di analogia in malam partem.

Ciò precisato, la cassazione non ha ravvisato argomenti ostativi all’affermazione di un criterio meramente “nominativo”.

Non ha trovato, cioè, obiezioni alla concessione della messa alla prova per i reati menzionati nell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., al di là della presenza di circostanze aggravanti, quand’anche ad effetto speciale (o tali da comportare l’applicazione di una pena di specie diversa).

A tale conclusione non si oppongono criteri testuali.

È vero che l’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. contempla specifiche ipotesi aggravate, di talché, a prima vista, potrebbe ritenersi che tale dato deponga per l’esclusione delle ipotesi aggravate non previste, in base al lex ubi voluit dixit)

Tuttavia, in una prospettiva opposta, tali previsioni possono trovare agevole giustificazione nel favor legislativo verso l’istituto, trattandosi – tutte, indistintamente – di ipotesi (descritte con diversa tecnica legislativa) aggravate di reati che, nella forma base, sono puniti con pena edittale inferiore a quattro anni: a differenza di quanto accade per l’art. 337 cod. pen. che, già al primo comma, prevede un editto superiore a tale limite.

Anzi, sulla base del criterio interpretativo letterale, consentita, oltre che più lineare, appare la soluzione che nega rilievo preclusivo della messa alla prova alla presenza di circostanze di reato, potendosi ritenere che, se il legislatore avesse voluto derogare all’ammissibilità alla messa alla prova in ogni ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, lo avrebbe specificato.

Alla conclusione qui accolta non si oppongono, poi, criteri sistematici, legati all’ambito di applicazione della citazione diretta. Sul punto, in verità, non risulta particolarmente arato nella giurisprudenza il tema se l’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., nello stabilire che , aggiungendo come detta rilevanza fosse invece da escludere con riguardo alle ipotesi previste nel comma 2 del citato art.7, in cui l’attribuzione della competenza era fondata unicamente sul nomen juris dei reati ivi contemplati, >< (Sez. 6, n. 10773 del 09/02/2004, Maroni, Rv. 227992; Sez. 1, n. 3283 del 28/04/1999, Marcucci, Rv. 213831, sentenze nelle quali si ritenne corretta l’attribuzione della competenza al pretore in caso di contestato del reato di cui all’art. 337 c.p. aggravato ai sensi dell’art. 339 cod. pen.).

L’applicabilità della messa alla prova anche quando i reati di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. siano aggravati non è contraddetta, infine, dal criterio teleologico e/o dalle sottese preoccupazioni di politica criminale legate ad una dilatazione eccessiva dello spettro applicativo della messa alla prova, istituto che finirebbe senza dubbio per operare anche per reati di gravità tutt’altro che lieve o media.

Tali considerazioni troverebbero infatti uno sbarramento difficilmente superabile nella già citata pronuncia a Sezioni unite “Sorcinelli” la quale – quand’anche con riferimento, si ripete, alle ipotesi indicate attraverso il criterio о quantitativo – si fece carico di tale genere di rilievi, ritenendoli recessivi, a fronte di contrastanti argomenti di ordine letterale ed assiologico.

In tale pronuncia, i Giudici delle Sezioni unite obiettarono, tra le altre cose, come la prevalenza delle tesi restrittive avrebbe prodotto un’indebita «sostanziale “sovrapposizione” dello spazio operativo della messa alla prova rispetto a quello di altre discipline quale, ad esempio, la causa di non punibilità per tenuità del fatto, nei cui confronti l’art. 168-bis cod. pen. avrebbe un raggio d’azione persino ridotto».

Ed aggiunsero che, sempre sulla scia di tale autorevole arresto, vale infatti la pena di ricordare che la Consulta (Corte cost., n. 240 del 2015) riconobbe da subito la natura ancipite e bifronte dell’istituto, suscettibile di esitare nell’estinzione della pena: lo collocò sì nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio (frapponendosi nella dinamica processuale e precludendo l’accertamento del fatto, ha caratterizzazione premiale e sortisce effetti deflattivi), ma, nel contempo, ne esaltò la fisionomia sostanziale penale, valorizzando lo scopo costituzionale special-preventivo dell’esperimento trattamentale.

Né può trascurarsi che optare, in relazione al richiamo operato dall’art. 168- bis cod. pen. all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. per lo stesso criterio ritenuto dalle Sezioni unite valido per le fattispecie individuate attraverso il criterio quantitativo produce un effetto – tutt’altro che disprezzabile – di armonizzazione e di coerenza nel sistema, per tal via ridotto a (tendenziale) unità.

Si impone, a questo punto, una precisazione, peraltro immediatamente rilevante ai nostri fini.

La messa alla prova, nella misura in cui infrange la normale «sequenza cognizione-esecuzione della pena», scardina il modello illuministico di legalità penale e, come rilevato in dottrina, si colloca a pieno titolo nel solco della tendenza legislativa alla c.d. “amministrativizzazione” della funzione penale (che ha trovato la sua più recente e significativa espressione nell’ingresso della c.d. giustizia riparativa, per effetto la “Riforma Cartabia”).

Il giudice di merito viene quindi sempre più spesso chiamato ad esercitare un compito “attivo”, di segno positivo, e non meramente ricognitivo: un compito, dunque, ben diverso da quello ascrittogli dalle logiche processuali classiche.

Ciò produce l’effetto collaterale di rafforzarne i poteri e gli spazi di valutazione, in quanto – nel nuovo modello, che affianca, ma non sostituisce quello tradizionale – il giudice di merito è ovviamente tenuto ad operare un controllo più penetrante e, soprattutto, “individualizzante”, nell’apprezzamento delle condizioni che, a suo avviso, veicolino la realizzazione delle citate finalità risocializzatrici dell’imputato, con riferimento al caso concreto.

E, specularmente, accresce l’onere di giustificare, attraverso la motivazione – che costituisce il principale, quando non esclusivo, strumento di controllo sull’attività giurisdizionale – l’esercizio di tale (tecnica) discrezionalità.

Ne discende, venendo alla questione oggetto di attenzione che l’ampliamento dell’area operativa della messa alla prova per effetto della soluzione qui sposata trova – deve trovare – un contrappeso fondamentale nell’incidenza di tale controllo, prima, e nel “dare ragione”, poi, della scelta effettuata.

In parole semplici, optando – con riferimento alle ipotesi di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. -, per un criterio nominale puro e negando, dunque, aprioristiche ed astratte preclusioni all’operatività ampia di questa forma di probation, va da sé che, quanto più grave è il “male fatto” dal reo, tanto più attento ed incisivo dovrà essere il vaglio del giudice di merito sulle concrete prospettive di special prevenzione: vaglio delicato che incontra, come sempre, il limite generale, di sistema ed irrinunciabile – della giustificazione, completa e logica, della decisione finale.

In conclusione, per le ragioni illustrate e con la specificazione da ultimo svolta, la cassazione ritiene che il rinvio operato dall’art. 168-bis cod. pen. alla disposizione dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la possibilità della citazione diretta anche per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., consenta all’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova anche laddove si proceda nei suoi confronti per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravato ai sensi dell’art. 339 cod. pen.

Alla luce di quanto stabilito in linea generale, tornando al caso di specie, la risposta della Corte d’appello alle deduzioni suł diniego di messa alla prova degli imputati non può ritenersi adeguata.

I Giudici di secondo grado, sul piano dell’ammissibilità della richiesta, hanno richiamato per relationem la motivazione della sentenza del Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva negato che l’art. 337 cod. pen. aggravato ex art. 339 cod. pen. rientrasse nel novero dei delitti per i quali è consentita la messa alla prova: esclusione in precedenza revocata in dubbio.

Sul piano della fondatezza e della verifica in concreto, non hanno soddisfatto l’onere motivazionale al quale – come del pari evidenziato – erano chiamati, essendosi limitati ad aggiungere, con motivazione identica e stereotipata per tutti e tre gli imputati, che difettavano i presupposti per l’applicazione dell’istituto,

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