Alibi falso ha valore di indizio a carico e si differenzia dall’alibi non provato (Redazione)

Donkey with large bird wings flying in a cloudy sky

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 14964/2026 ha ricordato che l’alibi rivelatosi falso, diversamente da quello soltanto non provato, deve essere considerato come un indizio a carico, in quanto è sintomatico del tentativo dell’imputato di sottrarsi all’accertamento della verità.

Nel caso in esame, il Tribunale ha dato rilievo alla falsità dell’alibi offerto dal ricorrente, il quale aveva riferito di essere giunto in loco soltanto per acquistare un’auto, viaggiando in camper con la famiglia.

Tale versione è stata ritenuta falsa, sia per l’assenza di qualsiasi traccia del camper e dei familiari, sia in ragione dei dati, di segno opposto, dell’uscita del ricorrente dalla villetta e della presenza, al suo interno, dei suoi effetti personali.

Correttamente, pertanto, l’ordinanza impugnata ha assegnato alla mendacità dell’alibi valore di ulteriore indizio a carico, giacché l’alibi falso, diversamente da quello soltanto non provato, è sintomatico del tentativo dell’indagato di sottrarsi all’accertamento della verità (Sez. 5, n. 37317 del 14/06/2019, Capra, Rv. 276647-01; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148-01).

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