Furto in abitazione, la Corte Costituzionale con ordinanza numero 105 depositata oggi 11 giugno 2026 (allegata al post) ha dichiarato l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624- bis, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica con le ordinanze indicate in epigrafe.
Per la Consulta: non è irragionevole l’adozione di un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso nei confronti di chi, per commettere un furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, trattandosi di fatto particolarmente grave e idoneo a manifestare la speciale pericolosità soggettiva del suo autore;
che, d’altra parte, il furto in abitazione non comprende al suo interno fattispecie così diversificate da meritare l’introduzione della circostanza attenuante della lieve entità, con particolare riferimento al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, «insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui»
