Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20685/2026, 20 maggio/4 giugno 2026, ha chiarito, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, che laddove una decisione di rigetto della domanda sia annullata per carenze motivazionali circa una responsabilità colposa o dolosa dell’interessato nella causazione del provvedimento restrittivo, il giudice del rinvio – che può anche reiterare la decisione annullata espungendone i vizi motivazionali – deve comunque verificare le ulteriori condizioni per l’accoglimento della richiesta, quando si tratti di fattori non esaminati con il precedente provvedimento (Sez. 3, n. 47912 del 07/11/2003, Rv. 228443).
La Suprema Corte, precisamente Sez. 3, n. 12036 del 04/02/2020, non mass., ha condivisibilmente precisato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l’onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all’iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273628).
Per cui non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (la Corte di legittimità ha precisato che dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata: Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv. 271696).
