Legittimo impedimento del difensore: tutte le novità del testo in votazione oggi (Redazione)

Legittimo impedimento del difensore oggi si vota in Commissione giustizia un testo unificato (riportato integralmente nel post) che prevede modifiche all’articolo 420 ter del c.p.p., all’articolo 153 c.p.c.. e all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di calendario del processo.

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore (seguito esame testo unificato C. 2050​, approvata dal Senato, e C. 2053​ Varchi – Rel. Bisa) (Sono previste votazioni)

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Modifica all’articolo 153 del codice di procedura civile, in materia di improrogabilità dei termini perentori)

1. All’articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto».

Art. 2.
(Modifica all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di calendario del processo)

1. All’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando il difensore non si presenta all’udienza e l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell’inizio dell’udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo di posta elettronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L’assenza di comunicazione anticipata dell’impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell’istanza».

Art. 3.
(Modifica all’articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento a comparire del difensore)

1. All’articolo 420-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-ter. Agli effetti di cui al comma 5 costituiscono legittimo impedimento del difensore:

a) l’adozione nazionale e internazionale nonché l’affidamento del minore, avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) i comprovati motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini entro il secondo grado di parentela;

c) l’assistenza prestata a familiari con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992, o che siano affetti da patologie invalidanti;

d) un precedente e concomitante impegno professionale documentato.».

Lascia un commento