Un segnale dalla sezione disciplinare del CSM, con la sentenza numero 12 del 2026 si è affermato un principio di notevole impatto in un contesto dove si usa abitualmente diffondere notizie di atti di indagine in corso di trattazione.
Secondo la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura: “non vi è più spazio per interlocuzioni informali con i giornalisti”.
SENT. n. 12/2026 R.G. n. 1/2024 Presidente: PINELLI Estensore: FONTANA Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Riserbo – Le pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui – Magistrato del pubblico ministero – Interlocuzione telefonica con un giornalista – Violazione dell’art. 5, commi 1 e 2 bis d.lgs. 106 del 2006 –Illecito disciplinare – Configurabilità.
In tema di illecito di cui all’art. 2, comma 1 lett. v), con la previsione di cui al comma 1 dell’art. 5 D L.gs.106/2006 il legislatore ha incardinato nel procuratore della Repubblica la gestione dei rapporti con gli organi d’informazione ed ha nel contempo tipizzato le relative modalità, prevedendo che le comunicazioni d’informazioni debbano avvenire di norma tramite comunicati stampa e, ma solo nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenza stampa.
È evidente che a fronte questa opzione, con riferimento ovviamente ad informazioni che abbiano oggetto specifici procedimenti penali, in quanto idonee ad incidere sui diritti delle persone in essi coinvolte, non vi è più spazio per interlocuzioni informali con i giornalisti.
Riferimenti normativi: decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1 lett. v) decreto legisl. 2006, n. 106, art. 5, comma 1
