La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 21081 depositata l’8 giugno 2026 ha stabilito che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, abusando della propria posizione di supremazia e approfittando della situazione del mercato occupazionale a lui favorevole, costringa il lavoratore ad accettare trattamenti retributivi deteriori o condizioni lavorative peggiorative rispetto a quelle dovute, mediante la prospettazione, anche implicita o larvata, della perdita del posto di lavoro o di altre conseguenze pregiudizievoli per il dipendente.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento del nesso eziologico e di ricostruzione del fatto secondo il criterio del “più probabile che non”, valorizzando gli elementi istruttori acquisiti anche ai fini della qualificazione giuridica delle condotte poste in essere dagli odierni ricorrenti.
In particolare, i giudici di appello hanno dato atto dell’esistenza di un diverso orientamento interpretativo in ordine alla configurabilità del delitto di estorsione nell’ambito dei rapporti di lavoro; tuttavia, con motivazione ampia, coerente e priva di manifeste illogicità, hanno ritenuto di aderire all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, abusando della propria posizione di supremazia e approfittando della situazione del mercato occupazionale a lui favorevole, costringa il lavoratore ad accettare trattamenti retributivi deteriori o condizioni lavorative peggiorative rispetto a quelle dovute, mediante la prospettazione, anche implicita o larvata, della perdita del posto di lavoro o di altre conseguenze pregiudizievoli per il dipendente (Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905-01; Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Lattanzio, Rv. 282521-01).
Tale approdo interpretativo, si pone in linea con il consolidato principio secondo cui la minaccia rilevante ai fini dell’art. 629 cod. pen. può manifestarsi anche in forma indiretta, implicita o allusiva, purché sia idonea a comprimere in modo significativo la libertà di autodeterminazione della persona offesa, inducendola a tollerare condizioni pregiudizievoli che, in assenza della pressione esercitata dall’agente, non avrebbe accettato.
In questa prospettiva, la condizione di particolare debolezza economica del lavoratore e la concreta difficoltà di reperire alternative occupazionali sono state ritenute circostanze decisive ai fini dell’accertamento della coartazione della volontà della vittima e della conseguente configurabilità della fattispecie estorsiva.
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche, la Corte distrettuale ha ritenuto, con argomentazione immune da vizi logici e giuridici, che le condotte realizzate dai ricorrenti abbiano oltrepassato i limiti del mero inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, assumendo invece i connotati della condotta costrittiva richiesta dall’art. 629 cod. pen.
I giudici di appello hanno infatti evidenziato come, nel corso dell’intero rapporto lavorativo, i ricorrenti abbiano reiteratamente prospettato alla persona e retributive progressivamente più gravose rispetto a quelle originariamente pattuite e la perdita dell’occupazione.
Tale pressione veniva esercitata ogniqualvolta il lavoratore rivendicava il pagamento delle retribuzioni concordate, il rispetto dell’orario di lavoro, il riconoscimento delle mansioni per le quali era stato assunto ovvero, quantomeno, la fornitura dei prescritti presidi antinfortunistici.
In tale contesto, le ripetute allusioni alla scarsità delle opportunità occupazionali presenti nel mercato del lavoro siciliano, unitamente alle velate minacce di licenziamento, sono state correttamente interpretate dai giudici di merito come strumenti di coercizione psicologica finalizzati a indurre il dipendente ad accettare condizioni lavorative deteriori e contra ius, mediante lo sfruttamento della sua posizione di debolezza contrattuale ed economica.
