Udienza predibattimentale e impugnazione sentenza non luogo a procedere: escluso il ricorso immediato per cassazione (Redazione)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 20402 del 3 giugno 2026 ha ribadito che la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all’udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a norma dell’art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste (Sez. 5, Ordinanza n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, Galati, Rv. 289327 – 01, conforme a Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 – 01; Sez. 2, n. 38759 del 05/11/2025, Salkanovic; Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del 15/01/2025, Ventrella, non massimate).

L’ordinanza Galati, dopo aver ripercorso la genesi della “nuova” udienza predibattimentale come voluta dal legislatore del d.lgs. 150 del 2022 e la ratio che ne ha guidato l’introduzione, ha osservato che il regime impugnatorio della sentenza anzidetta – previsto dall’art. 554-quater cod. proc. pen. − ricalca quello della sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare ed è un sistema “chiuso” speciale che deroga a quello generale, in cui il legislatore ha indicato i soggetti legittimati, i casi e le forme, indicando come mezzo di impugnazione l’appello e prevedendo la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo contro la sentenza di non luogo a procedere emessa nel giudizio di appello.

La quinta sezione ha, poi, anche escluso che la sentenza predibattimentale sia impugnabile con ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen., ispirandosi agli insegnamenti già espressi – data l’identità di struttura e caratteri − con riferimento alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22551 del 12/04/2024, P., Rv. 286561 – 01; Sez. 5, n. 18305del 23/01/2019, Halilovic Murat, Rv. 275916 – 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426 – 01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 – 01; diff. Sez. 2, n. 29406 del 08/07/2025, Meola, Rv. 288383 – 01).

Le ragioni di tale, ultima scelta interpretativa sono legate, in primo luogo, al fatto che il ricorso diretto per cassazione è destinato solo alle sentenze che definiscono nel merito il primo grado di giudizio ovvero ad altre tipologie di decisione espressamente previste; in secondo luogo, riveste un ruolo nella logica della scelta esegetica la specificità del regime dettato dall’art. 554-quater cod. proc. pen., per il quale, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d’appello deve fissare una data per l’udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole, esiti inconciliabili con quelli propri del giudizio di cassazione.

Condividendo il percorso ricostruttivo di cui sopra, la cassazione ritiene di qualificare l’impugnazione come appello, facendo ricorso al potere officioso riconosciutogli dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ragione del regime impugnatorio riservato dalla legge alla sentenza predibattimentale e senza dover indagare la reale volontà della parte impugnante (cfr. per tutte Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, non massimata).

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