Ordine di esecuzione e successiva rideterminazione della pena per la continuazione entro i limiti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen: consegue l’annullamento dell’ordine di esecuzione? (Riccardo Radi)

Prisoner in green uniform standing next to barbed wire fence in prison yard

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 12822/2026 ha stabilito che la rideterminazione della pena “in executivis” entro i limiti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all’inizio dell’esecuzione, non determina l’annullamento dell’ordine di esecuzione precedentemente emesso, né legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione, ormai esaurita e non più suscettibile di reviviscenza.

Secondo la sedimentata giurisprudenza di legittimità in materia esecutiva, l’annullamento dell’ordine di carcerazione da parte del giudice dell’esecuzione non può trovare giustificazione nella circostanza che la pena – rideterminata a seguito della ritenuta continuazione a norma dell’art. 671 cod. proc. pen. – sia stata ridotta nei limiti previsti dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; ciò perché la rimodulazione della pena comporta soltanto l’obbligo di comunicazione all’istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l’annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, la sospensione della cui esecuzione può avvenire esclusivamente – ricorrendone i presupposti – a seguito dell’istanza delle misure alternative alla detenzione (Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2022, Nonaj, Rv. 292788- 01; conf. Sez. 1, n. 39752 del 21/07/2017, Kennou, non mass.; Sez. 1, n. 6359 del 31/01/2006, Arangio, Rv. 233441-01; Sez. 1, n. 2349 del 30/03/2000, Esposito, Rv. 216086-01).

Si tratta di un principio non riguardante esclusivamente il caso in cui il condannato sia stato già incarcerato al momento in cui interviene il provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen., trovano fondamento nel granitico – e risalente – orientamento per cui «eventi influenzanti la misura della pena da eseguire, intervenuti dopo l’emissione del titolo esecutivo, non possono essere utilizzati per valutarne la legittimità ed efficacia» (cfr. già Sez. 1, n. 39525 del 4/10/2007, Cornacchia, non mass. sul punto, in motiv.; conf. Sez. 1, n. 4503 del 20/6/2000, Degni, non mass. sul punto, in motiv.).

In effetti, la rideterminazione della pena, scaturita dall’applicazione della continuazione in tempo successivo all’inizio dell’esecuzione della pena detentiva comporta semplicemente l’obbligo di comunicazione all’istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può agire in modo retrospettivo, nel senso di determinare la conseguenza dell’annullamento di un ordine di carcerazione, quante volte tale ordine sia stato legittimamente emesso.

In particolare, ove si tratti di condannato già detenuto in espiazione della pena, l’esecuzione della pena stessa può essere sospesa, sempre che ne ricorrano i presupposti, soltanto a seguito dell’istanza tesa al conseguimento delle misure alternative alla detenzione da presentarsi da parte dell’interessato alla competente Magistratura di sorveglianza.

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