Intercettazioni inutilizzabili in dibattimento sono ostative al riconoscimento dell’ingiusta detenzione (Riccardo Radi)

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La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 15104/2026, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ha stabilito che sono utilizzabili, ai fini della valutazione della condizione ostativa del dolo o della colpa grave del richiedente, le intercettazioni riportate nell’ordinanza cautelare, ma non trascritte nella forma della perizia e ritenute, pertanto, inutilizzabili in dibattimento, non essendo richiesto, nel procedimento di riparazione, il rispetto delle stesse regole probatorie valevoli nel giudizio di cognizione.

Le censure enunciate nel ricorso contestano il rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione derivante dalla sofferta custodia cautelare seguita da sentenza di assoluzione nel merito:

a) richiamando le considerazioni esposte da quest’ultima, in particolare in ordine all’incerta identificazione dell’attuale ricorrente con uno dei soggetti conversanti nelle conversazioni intercettate;

b) evidenziando che le conversazioni valorizzate dalla decisione impugnata non sono state mai trascritte, né sono state ascoltate dal giudice della riparazione, e quindi sarebbero inutilizzabili anche in questo procedimento;

c) osservando che, in ogni caso, le conversazioni valorizzate non sono state esaminate congiuntamente all’intero materiale istruttorio, e segnatamente ad altre conversazioni intercettate e alle dichiarazioni rese dall’attuale ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia.

Di conseguenza, occorre esaminare innanzitutto il tema dei vincoli derivanti dal giudicato di assoluzione nel procedimento in esame, e quello, strettamente connesso, dell’utilizzabilità di conversazioni intercettate non trascritte, e poi approfondire il profilo della correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie utilizzabili, secondo quanto indicato nell’ordinanza impugnata.

L’esame del tema concernente l’individuazione dei vincoli derivanti dal giudicato di assoluzione nel successivo giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione, cui è connesso quello riguardante l’utilizzabilità di conversazioni intercettate non trascritte, presuppone una precisazione preliminare sulle situazioni che vengono in rilievo ai fini dell’applicazione di tale istituto.

Costituisce consolidata acquisizione quella secondo cui l’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione ha riguardo a due situazioni diverse, tra loro distinte, quella prevista dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., relativa alla c.d. “ingiustizia sostanziale”, e quella prevista dall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., relativo alla c.d. “ingiustizia formale”.

Precisamente, la situazione di “ingiustizia sostanziale” ricorre quando l’imputato è stato «prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce rato o non è previsto dalla legge come reato».

La situazione di “ingiustizia formale”, invece, sussiste con riferimento «al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280».

La giurisprudenza di legittimità è fermamente orientata nel ritenere che la riparazione per l’ingiusta detenzione sulla base di una diversa valutazione degli elementi a disposizione del giudice al momento dell’adozione della misura cautelare, poi ritenuti insufficienti per affermare la penale responsabilità dell’imputato, deve essere necessariamente riconosciuta soltanto nelle ipotesi di “ingiustizia formale”, ossia «quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280».

In questo senso si pone anche l’indicazione delle Sezioni Unite, le quali hanno precisato che la condizione ostativa dell’aver concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sia avvenuta sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione, in considerazione del meccanismo causale che governa la precisata condizione ostativa (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664 – 01).

Ed infatti, quando sia stata accertata con decisione irrevocabile l’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, un diverso apprezzamento dei medesimi elementi per negare il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione si porrebbe in contrasto con la precedente pronuncia irrevocabile sulla base dei medesimi dati, e per comportarne una rivalutazione in malam partem.

Diversa è la regola applicabile nelle ipotesi di “ingiustizia sostanziale”.

In queste ipotesi, infatti, non è stata accertata con decisione irrevocabile l’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, ma, diversamente, quegli stessi elementi, ritenuti sufficienti a ravvisare l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, e, perciò, a giustificare l’applicazione di una misura cautelare, sono stati considerati inidonei a fondare un giudizio di penale responsabilità, basato sulla regola della necessità di accertare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, a norma dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

Relativamente a tali vicende, quindi, può essere legittimamente negato il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione sulla base dei medesimi elementi che hanno condotto all’applicazione di una misura cautelare e, però, sono stati ritenuti insufficienti ai fini dell’affermazione di colpevolezza. In queste situazioni, infatti, per un verso, non è stata affermata l’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, e, sotto altro profilo, quegli stessi elementi, se la loro ontologica sussistenza non è stata esclusa nel giudizio di merito, possono essere utilizzati per valutare se l’imputato (o indagato) abbia concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, poiché il provvedimento coercitivo deve fondarsi sulla sussistenza di gravi indizi e non su un accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Tali, infatti, sono le indicazioni della giurisprudenza, la quale afferma che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, quando la sussistenza di gravità indiziaria posta a fondamento della limitazione della libertà personale non sia stata esclusa in fase cautelare e non sia stato accertato, in via definitiva, che la misura risulti adottata in difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non rileva nemmeno che l’assoluzione dell’imputato sia stata pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, sulla base dei medesimi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura, posto che tale evenienza, correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, è del tutto fisiologica, e che, quindi, in tali ipotesi, il giudice della riparazione incontra il solo limite di non poter fondare il giudizio su fatti esclusi in sede di cognizione, restando libero di valutare i fatti medesimi, ove accertati o non negati (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 12725 del 28/02/2025, Roccia, Rv. 287950 – 01, e Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 – 01, ma anche Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01).

Il principio secondo cui, nei casi di “ingiustizia sostanziale”, il giudice della riparazione incontra il solo limite di non poter fondare il giudizio su fatti esclusi in sede di cognizione, restando libero di valutare i fatti medesimi, ove accertati o non negati, comporta significative conseguenze.

Innanzitutto, ad avviso della cassazione, costituisce coerente applicazione del principio appena indicato ritenere che, per giudicare se l’imputato (o indagato) abbia concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, è ammissibile anche rivalutare elementi, la cui ontologica esistenza non è stata esclusa dalla sentenza di assoluzione, i quali attengono alla dimostrazione non direttamente del fatto di reato, ma di un fatto rilevante in via indiretta, dal quale risalire al fatto di reato secondo lo schema inferenziale di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

In secondo luogo, poi, deve essere ritenuto utilizzabile, ai fini del giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione, materiale investigativo posto a fondamento del provvedimento cautelare, ma non prodotto in dibattimento, o non prodotto nelle forme richieste per l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento.

Ed infatti, per quanto di specifico interesse in questa sede, risulta più volte ribadita l’affermazione secondo cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza del dolo o della colpa grave rilevanti nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione, sono utilizzabili le intercettazioni “ambientali” riportate nell’ordinanza coercitiva, anche se successivamente non utilizzate in dibattimento in quanto non sottoposte a perizia (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 33683 del 28/06/2016, Lo Tufo, Rv. 267444 – 01, e Sez. 4, n. 35003 del 04/06/2008, Chetet, Rv. 241897 – 01).

D’altro canto, non può ritenersi necessario che, nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione, le conversazioni precedentemente non trascritte mediante perizia, per essere utilizzabili, debbano essere trascritte mediante perizia: il giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione non è il giudizio dibattimentale, e ad esso quindi non si applicano le regole in tema di formazione e valutazione della prova previste per il secondo.

Di conseguenza, nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione potranno essere utilizzati anche i brogliacci, le annotazioni ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria in fase di indagine, mentre sarà necessario procedere a perizia solo se emergano, o vengano puntualmente allegate, specifiche ragioni da cui desumere l’inaffidabilità degli atti compiuti in sede di investigazioni preliminari.

Sulla base di questi principi, è possibile considerare se, e in quali limiti, sia possibile rivalutare gli elementi acquisiti nel procedimento e posti a base dell’ordinanza impugnata in questa sede.

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