La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 20966 del 8 giugno 2026, in tema di guida in stato di ebbrezza, ha stabilito che quando la difesa abbia allegato, con consulenza tecnica, che una patologia dell’apparato gastrico è idonea a falsare in eccesso la rilevazione dell’etilometro, il giudice ha l’obbligo di motivare specificamente sull’incidenza concreta di tale alterazione ai fini del superamento della soglia di rilevanza penale, non potendo ritenersi sufficiente né la qualificazione del disturbo come concausa di un innalzamento del tasso, né il mero rinvio alla sintomatologia esterna, salvo che sia adeguatamente argomentata la sua particolare significatività ai fini della prova del superamento della soglia penalmente rilevante.
In linea generale si osserva che se è vero che il giudice non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo, è altrettanto vero che in tali casi il giudice ha l’onere indicare esaurientemente le ragioni del proprio convincimento (ex plurimis, Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Rv. 279062).
Nel caso in esame, come rilevato dal ricorrente, i giudici di merito non hanno assolto all’onere di motivazione in modo congruo.
In particolare, il Tribunale si è limitato a sconfessare in maniera avversativa e non argomentata la tesi dei consulenti tecnici; la Corte ha preso in esame tale tesi, ma se ne è discostata con argomentazioni in parte fondate su un travisamento e in parte manifestamente illogiche.
Allegando la consulenza e i verbali dibattimentali in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, il ricorrente ha rilevato come in realtà i Consulenti Tecnici avessero affermato nella relazione che l’utilizzo dell’etilometro restituisce dati non attendibili in presenza di forti disturbi di stomaco “poiché essi possono generare la tipica molecola dell’alcol” e che il prof. G all’udienza del 26 novembre 2024 aveva chiarito che “l’acido cloridrico presente quando c’è un reflusso può aumentare l’assorbimento a quella lunghezza d’onda e quindi far vedere che ce n’è di più di quello che c’è effettivamente.
Far vedere più alcol di quello che c’è effettivamente”.
Dunque, in primo luogo dalla prova scientifica introdotta nel processo era emerso che il disturbo gastrico poteva avere alterato la misurazione della presenza di alco nell’aspirato e non anche, come sostenuto dalla Corte, che aveva determinato un diverso assorbimento dell’alco assunto.
Inoltre l’affermazione della Corte, secondo cui il disturbo diagnosticato era stato concausale rispetto all’innalzamento del livello di alcolico ma non valeva ad escludere la penale responsabilità, non tiene conto che la fattispecie di reato di cui all’art. 186 d.lgs. n. 285/1992 prevede una soglia di irrilevanza penale: posto che nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia ricompreso fra 0,50 g/l e 0,80 g/l la guida in stato di ebbrezza è punita solo in via amministrativa, la Corte non ha spiegato in che senso l’incidenza del disturbo sul rilevamento del tasso valesse comunque ad integrare la fattispecie penale e non quella amministrativa. Anche la sottolineatura da parte della Corte degli indici sintomatici non vale a superare i rilievi del ricorrente.
Invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada.
Tuttavia, in tale ipotesi il giudice ha l’obbligo di motivare sulla particolare significatività di tali indici ai fini della prova del superamento della soglia di rilevanza penale dello stato di ebrezza (Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, Rv. 276368 – 01 in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva desunto, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis, cod. strada, lo stato di ebbrezza dalla dinamica dell’incidente stradale occorso, dalla sintomatologia rilevata dagli operanti giunti sul posto, e dalla diagnosi di sospetto stato di intossicazione acuta da alcool effettuata dai medici del Pronto soccorso prima della sottoposizione del conducente ad esame ematico, i cui risultati erano stati dichiarati inutilizzabili).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia,
