Pubblico Ministero e la cultura della giurisdizione: il pm che intercetta nonostante il rigetto della richiesta da parte del Gip o autorizza l’escussione dell’indagato quale persona informata sui fatti, o non provvede all’iscrizione nel registro delle notizie di reato (Abate Faria)

Leggi sommariamente il massimario delle decisioni della sezione disciplinare del quadrimestre gennaio-aprile 2026 e sobbalzi.

Dalla lettura si apprende che ci sono pubblici ministeri che non provvedono all’iscrizione nel registro delle notizie di reato neppure dopo il deposito dell’annotazione conclusiva della P.G. contenente le generalità dei soggetti denunciati o pm che procede alle intercettazioni telefoniche malgrado il rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari.

Per non farsi mancare nulla, poi abbiamo il Pubblico ministero che autorizza oralmente la polizia giudiziaria all’escussione di soggetto già indagato.

Benvenuti nel Mondo della cultura della giurisdizione dei pubblici ministeri.

SENT. n. 24 del 2026 R.G. n. 73/2024 Presidente: PINELLI Estensore: D’OVIDIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri di diligenza – Grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile – Pubblico ministero – Autorizzazione orale alla polizia giudiziaria all’escussione di soggetto già indagato – Obbligo del PM di assicurare il rispetto delle garanzie difensive – Illecito disciplinare – Sussistenza.

In tema di illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109 del 2006, integra una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile la condotta del pubblico ministero che, nella piena consapevolezza della qualità di indagato del soggetto da escutere, autorizzi in via orale la polizia giudiziaria a sentirlo quale persona informata sui fatti, in assenza delle garanzie difensive prescritte dagli artt. 61, 63 e 64 c.p.p.; l’esistenza di una previa interlocuzione orale con la polizia giudiziaria, senza alcuna precisazione sulle garanzie da assicurare, è inidonea a escludere la responsabilità disciplinare del magistrato.

Nella specie, l’escussione dell’indagato era avvenuta senza delega scritta ma “in accordo con l’A.G.”, come attestato dalla nota di trasmissione dei Carabinieri e confermato dall’incolpato in sede di interrogatorio dinanzi alla Procura generale. Riferimenti normativi: Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Codice di procedura penale, artt. 61, 63 e 64 Massime precedenti Vedi: N. 134 del 2017.

SENT. n. 6 del 2026 R.G. n. 52/2024 Presidente: PINELLI Relatore: FONTANA Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – L’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza – Pubblico ministero – Decreto di intercettazioni telefoniche adottato malgrado il rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari – Illecito disciplinare – Sussistenza.

In tema di illecito disciplinare dei magistrati, premessa la sussistenza del concorso apparente di norme tra le fattispecie di cui alla lettera g) ed alla lettera ff) dell’art.2 D. Lgs. 109/2006 per cui, a fronte di una condotta di grave e inescusabile negligenza integrante la violazione di legge che accomuna le due fattispecie, quella di cui alla lettera ff) presenta come elemento specializzante l’adozione di un provvedimento abnorme, è evidente che, a fronte di una disciplina che attribuisce al PM di procedere alle intercettazioni di conversazioni solo a seguito di uno specifico provvedimento di autorizzazione del GIP, il PM non può mai esimersi, sia pure operando in condizioni di grande carico lavorativo ed avendo a disposizione una struttura di collaboratori qualificati, dalla lettura del provvedimento autorizzativo e della verifica del suo contenuto, affidandola a terzi, così come non può liberarsi da responsabilità delegando alla struttura amministrativa o alla polizia giudiziaria la verifica in ordine ad esempio alla convalida di un fermo o alla scadenza dei termini massimi della custodia cautelare.

Riferimenti normativi: decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, 2, comma 1, lett. ff) Massime precedenti: N. 63 del 2021

ORD. n. 40 del 2026 R.G. n. 22/2024 Presidente: PINELLI Estensore: D’OVIDIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri di correttezza – Pubblico ministero – Omessa iscrizione nel registro delle notizie di reato – Grave violazione di legge ex art. 335 c.p.p. – Rilevanza penale non escludibile ictu oculi – Deleghe di indagine e richiesta di identificazione degli indagati come elementi rivelatori dell’obbligo di iscrizione – Illecito disciplinare – Sussistenza.

In tema di illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109 del 2006, costituisce grave violazione di legge, e segnatamente dell’art. 335 c.p.p. come modificato dalla c.d. legge Cartabia, la condotta omissiva del pubblico ministero che non provveda all’iscrizione nel registro delle notizie di reato quando la rilevanza penale dei fatti denunciati non sia escludibile ictu oculi; a tal fine, la condotta del magistrato che abbia disposto più deleghe di indagine e richiesto l’identificazione delle persone denunciate costituisce elemento rivelatore del sussistere di tale obbligo, dimostrando che egli stesso non riteneva la notizia manifestamente infondata.

Integra pertanto l’illecito la scelta di non procedere all’iscrizione neppure dopo il deposito dell’annotazione conclusiva della P.G. contenente le generalità dei soggetti denunciati.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Codice di procedura penale, art. 335, commi 1 e 1-bis Massime precedenti Vedi: N. 78 del 2024; N. 179 del 2022

Lascia un commento