La Cassazione penale sezione 7 con l’ordinanza 5213/2026, in tema di patrocinio dei non abbienti, ha stabilito che l’ammissione al beneficio comporta soltanto, ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l’anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non esclude la condanna dell’imputato, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dallo stesso proposto, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., (Sez. 3, n. 24114 del 21/07/2016, dep. 2017, Kaja, Rv. 270511 – 01).
In questo caso, la sanzione pecuniaria deve essere determinata in base a un criterio graduale, ancorato alle ragioni della statuizione, potendosi addivenire al suo aumento fino al triplo nel caso in cui i profili di inammissibilità rilevati assumano considerevole valenza o attribuiscano all’impugnazione natura «temeraria» (Sez. 2, n. 45862 del 22/10/2024, Savastano, Rv. 287349 – 01), mentre non assumono rilievo le condizioni personali del ricorrente
