Procedimento camerale nei confronti di un imputato assistito da due difensori: effetti dell’omessa notifica ad uno dei due dell’avviso di udienza (Vincenzo Giglio)

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Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20593/2026, 27 maggio/4 giugno 2026, ha ricordato che l’omessa notificazione dell’avviso di udienza nel procedimento in camera di consiglio ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato dà luogo a una nullità a regime intermedio (Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, Di Sarno, Rv. 219229), sanata con la presenza in udienza dell’altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza nulla eccepire in proposito (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Rv. 244188; Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Rv. 278815).

Detta nullità deve, dunque, essere eccepita, al più tardi, immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all’eccezione.

La sanatoria prevista dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dunque, si verifica solo nel caso in cui tale eccezione non venga dedotta in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Nel caso in esame risulta, innanzitutto, che l’indagata ha nominato il secondo difensore con dichiarazione resa al Direttore dello stabilimento di custodia a norma dell’art. 123 cod. proc. pen., dichiarazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità, qui ribadita, ha immediata efficacia come se fosse direttamente ricevuta dall’autorità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall’art. 44 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 26/03/1997, Procopio, Rv. 208268).

Poiché tale nomina produce i suoi effetti immediatamente, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all’autorità giudiziaria procedente, ove l’avviso di fissazione dell’udienza non venga notificato all’unico difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ex art. artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce (Sez. 1, n. 7189 del 21/09/2022, dep. 2023, Rv. 284376).

Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali consolidati principi di diritto e, a fronte della tempestiva eccezione dedotta dal difensore dell’indagata, ha erroneamente e illegittimamente attribuito rilevanza alla mancata trasmissione della dichiarazione di nomina. Sulla base di tali considerazioni deve, dunque, dichiararsi la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione difensiva emessa dal Tribunale nel corso dell’udienza del 24 marzo 2026.

La nullità dell’ordinanza per le ragioni sopra esposte non comporta l’inefficacia della misura cautelare che si verifica soltanto quando il tribunale del riesame non provveda entro il termine stabilito dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, Di, Rv. 219230).

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente.

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