La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 10446/2026, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha ricordato che il giudice è tenuto a provvedere entro il termine di dieci giorni da quello in cui è stata presentata o é pervenuta l’istanza di ammissione, ai sensi dell’art. 96, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anche nel caso in cui abbia richiesto al richiedente il deposito di documentazione integrativa ex art. 79, comma 3, d.P.R. cit., dovendo essere, comunque, garantita la piena effettività del diritto di difesa.
Nell’originario testo dell’art.96 del TUSG, era previsto – in specifico riferimento al processo penale – che il giudice dovesse provvedere sull’istanza entro il termine di dieci giorni «a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale», configurandosi, quindi, il termine medesimo come perentorio, secondo una previsione poi espunta per effetto dell’articolo 12-ter comma 1, lettera c), del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2008, n. 125.
Il comma quarto dello stesso art.96 TUSG, per il caso in cui il giudice ritenga sussistano fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte e perciò trasmetta l’istanza alla Guardia di Finanza per le verifiche (comma 2) o, procedendo per uno dei delitti previsti dall’art.51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, chieda preventivamente al questione, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che possono essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di Finanzia (comma 3), prevede che «Il magistrato decide sull’istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3».
Nell’impianto originario poteva ritenersi che il termine di dieci giorni e la relativa sanzione della nullità, fossero applicabili anche nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 96; dovendosi altresì osservare, per incidens, che, in riferimento al diverso ambito del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, l’art.123 TUSG prevede che l’organo competente a ricevere l’istanza (ovvero, in via provvisoria, il locale Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’art.124 TUSG), possa concedere un termine per l’integrazione della documentazione non superiore ai due mesi, pur non essendo prevista alcuna sanzione di nullità; ferma restando quella dell’inammissibilità in caso di mancata ottemperanza allo stesso termine concesso per l’integrazione.
Per l’effetto del venire meno della sanzione di nullità prevista, per il processo penale, dall’originario testo dell’art.96, comma 1, TUSG – e in conformità rispetto al principio espresso dall’art.173, comma primo, cod. proc. pen. e 152, comma secondo, cod. proc. civ. – il termine di dieci giorni, originariamente previsto come perentorio, deve intendersi ordinatorio; così come analoga natura ordinatoria deve essere attribuita al termine previsto, rispettivamente, dal comma secondo e dal comma terzo dell’art.79 TUSG.
Peraltro, deve ritenersi che la natura ordinatoria dei termini previsti dagli artt. 96 e 79, comma terzo, TUSG non faccia venire meno la rilevanza della tematica riguardante l’individuazione del momento in cui il giudice è comunque tenuto, in materia penale, a provvedere sull’istanza di ammissione.
Difatti, il termine deve essere individuato in quello di dieci giorni previsto dall’art.96, comma primo, del TUSG (rimasto comunque invariato, in sede di processo penale, anche a seguito della riscrittura che ha escluso la sanzione della nullità); ove venga richiesto il deposito di documentazione integrativa ai sensi dell’art.79, comma 3, TUSG, ragioni di garanzia del diritto di difesa impongono di ritenere che il giudice debba comunque decidere entro il decimo giorno dalla data di presentazione dell’istanza (ferma restando la natura ordinatoria del termine per l’assenza di sanzioni processuali in caso di inosservanza).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76
Massime precedenti Vedi: N. 43312 del 2008 Rv. 242035-01, N. 36691 del 2025 Rv. 288856 01, N. 12438 del 2022 Rv. 282934-01, N. 20663 del 2022 Rv. 283215-01
