Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20359/2026, 29 maggio/3 giugno 2026, ha ribadito la nozione di arma impropria consolidata in giurisprudenza.
L’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, sanziona la condotta consistente nel porto, senza giustificato motivo, di «strumenti da punta o da taglio atti ad offendere», i quali sono equiparabili alle armi improprie, il cui porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga «senza giustificato motivo».
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che, in tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (rientrano in tale categoria, secondo l’art. 30 T.U.L.P.S. e l’art. 45 comma primo, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cd. bianche); sono, invece, armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all’offesa personale, secondo le indicazioni date dall’art. 4 legge n. 110 del 1975. Si possono definire improprie, allora, le armi che, per loro natura, non sono destinate all’offesa della persona, pur potendo, tuttavia, nuocere, se utilizzate in maniera pericolosa (cacciaviti, martelli, asce, trapani, catene, tubi di ferro) e, perciò, qualsiasi strumento che, pur non avendo come naturale destinazione l’offesa, può essere utilizzato anche con quel fine (cfr. Sez. 1, n. 22998 del 24/01/2024, non mass., in motiv.): si tratta di oggetti cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione non indicati in dettaglio ma per i quali occorre che appaiano «chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona» (Sez. 1, n. 32872 del 16/09/2025, non mass.; Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Rv. 283101-01; in motivazione anche Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, Rv. 252253-01, in cui è stato ritenuto sussistente il reato nel caso di porto di un coltello a serramanico, con lama di cm. 6, pur se non erano emersi elementi circa la loro destinazione all’offesa alla persona).
L’impugnata sentenza spiega – succintamente ma correttamente, senza incorrere in errori qualificatori – le ragioni per le quali il paio di tronchesi in questione (utilizzate dall’imputato, arrestato in flagranza di reato nel procedimento principale per furto aggravato definito con giudizio per direttissima, per rimuovere le placche antitaccheggio degli oggetti sottratti furtivamente esposti sugli scaffali dell’esercizio commerciale), descritto nel capo di imputazione «con punta acuminata», deve ritenersi «strumento da punta o da taglio atto ad offendere» poiché dotato di una lama appuntita e tagliente e, in quanto tale, idonea ad arrecare offesa (anche) alla persona, facendone derivare la conseguenza che detto strumento rientra senz’altro tra le armi improprie.
Si tratta di motivazione non apparente, conforme a diritto e non manifestamente illogica, perché – come risulta dagli atti e come non è neppure contestato dalla difesa dell’imputato – il ricorrente con tale arnese ha esercitato violenza sulle cose (art. 625, secondo comma, cod. pen.) onde rimuovere i dispositivi antitaccheggio, sicché trattasi senz’altro di arma «da taglio» potenzialmente utilizzabile, alla bisogna, anche contro la persona.
