La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 11576/2026 ha ricordato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell’amministratore di fatto che non provvede alla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare, a nulla rilevando l’eventuale sua omessa convocazione a tal fine.
In motivazione, la Suprema Corte ha osservato che l’obbligo di consegna di tutte le scritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge, indipendentemente da una specifica richiesta formulata da quest’ultimo, perché la disponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare, e grava anche sull’amministratore di fatto, a norma dell’art. 2639 cod. civ.
Discende dalla legge innanzitutto l’obbligo di consegna delle scritture contabili nelle mani del curatore che incombe anche sull’amministratore di fatto a prescindere dalla convocazione da parte del curatore.
L’imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 l. fall., oggi 194 CCII).
Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 l. fall., oggi 41 CCII), avente ad oggetto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 l. fall., oggi 49 CCII) avente ad oggetto i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie.
Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l’oggetto e per la funzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell’impresa in quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti del curatore, art. 16) attengono solo ad una parte della documentazione contabile.
Mentre la “consegna” di cui all’art. 86 avviene nelle mani del curatore e riguarda tutta la documentazione contabile (“le scritture contabili [2214 c.c.] e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria”), della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi dieci anni di attività: art. 2220 cod. civ.).
Tale ultima previsione, in particolare, è finalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell’impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alle parallele fasi di accertamento della consistenza attiva e passiva e successiva liquidazione.
Attività che, all’evidenza, presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trovano il loro prius logico nelle disposizioni normative contenute nell’art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel D.P.R. 600/73.
Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile) discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare.
In tal senso, infatti, l’inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta del curatore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella stricto sensu contabile, ove ritenuta necessaria dagli organi fallimentari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2220, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2639, Legge Falliment. art. 15
Massime precedenti Vedi: N. 19402 del 2025 Rv. 288132-01, N. 33385 del 2012 Rv. 253269 01, N. 39593 del 2011 Rv. 250844-01, N. 45134 del 2019 Rv. 277540-01
