Dall’1° gennaio 2025 gli appelli avverso sentenze emesse in giudizi con rito ordinario trasmessi via PEC sono inammissibili (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20664/2026, 29 maggio/4 giugno 2026, ha ribadito che gli atti di appello avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario trasmessi dopo l’1° gennaio 2025 tramite PEC sono irritualmente depositati e pertanto inammissibili.

A decorrere dalle date dell’1° gennaio 2025 e dell’1° aprile 2025, rispettivamente fissate dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l’una in via generale e l’altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen., l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico è inammissibile, senza che possa assumere rilievo il fatto che l’impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all’introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali (Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Rv. 289338 – 01).

In senso conforme, si è anche affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanciscono l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all’art. 111bis cod. proc. pen., pur quando pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge.

Ciò in quanto la prevista modalità esclusiva di deposito, decorrente dalle date indicate dall’art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e relativa a casi diversi da quelli previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen.:

a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazioni delle scansioni processuali;

b) è conforme all’interpretazione letterale ai sensi dell’art. 12 delle preleggi;

c) non confligge con il “diritto di accesso” alla giustizia tutelato dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del “favor impugnationis” (fattispecie relativa ad atto di appello avverso decisione emessa all’esito di giudizio abbreviato, depositato dopo il 31 marzo 2025 e trasmesso, fuori dai casi di cui all’art. 175-bis cod. proc. pen., tramite posta elettronica certificata: Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Rv. 289611 – 01).

Ne deriva affermarsi che secondo una costante interpretazione giurisprudenziale gli atti di appello avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario trasmessi dopo l’1° gennaio 2025 tramite PEC sono irritualmente depositati e pertanto inammissibili.

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