La Corte costituzionale con la sentenza numero 96 (allegata al post) ha dichiarato che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di prevedere la procedibilità d’ufficio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Varese in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, aventi ad oggetto l’articolo 570-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ivi previsto.
La Consulta ha respinto la tesi secondo cui la mancata previsione della querela di parte violerebbe i princìpi di uguaglianza e ragionevolezza, ribadendo l’ampia discrezionalità del legislatore nel definire il regime di procedibilità dei reati, che ha come solo limite la manifesta irrazionalità.
Ponendosi in continuità con i propri precedenti concernenti il regime di procedibilità dell’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970, la Corte costituzionale ha ribadito l’esclusione della manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore nel senso della procedibilità d’ufficio e la considerazione che, in mancanza di un tertium comparationis idoneo, il ricorso al criterio di ragionevolezza è possibile solo in caso di palese arbitrarietà o manifesta irrazionalità della disciplina normativa, in sé considerata, non ravvisabile nel caso in esame.
Ha valorizzato quale elemento particolarmente significativo, idoneo a escludere l’irragionevolezza dell’opzione legislativa per la procedibilità d’ufficio del reato, il contesto familiare in cui si manifestano le relative condotte, contesto nel quale ben possono verificarsi relazioni in cui si è strutturalmente esposti al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari.
La Consulta non ha peraltro mancato di ribadire, in linea con quanto già osservato nella sentenza n. 220 del 2015, la natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, il cui superamento peraltro è rimesso al legislatore.
