Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19600/2026, 19/28 maggio 2026, ha affermato, sul presupposto della norma sopravvenuta più favorevole, la retroattività della perseguibilità a querela della fattispecie della truffa cosiddetta telematica.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Messina emessa in data 08/11/2024, confermava il giudizio di giudizio di responsabilità di GS per i delitti di truffa consumata e tentata aggravati dalla minorata difesa (capi 1 e 2), nonché per il reato di cui all’art. 494 cod. pen. (capo 3) e, previo riconoscimento di attenuanti generiche stimate equivalenti alla ritenuta aggravante, rideterminava la pena inflitta in mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.
Ricorso per cassazione
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge con riferimento agli artt. 2, 15, 61 n. 5, 640, comma secondo n. 2 ter e comma terzo, cod. pen. per erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 1) e 2) di imputazione e conseguente omessa declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione di querela.
La difesa ricorrente assume che la Corte di appello, in linea con l’imputazione sub 1) e 2), ha individuato, quale unico fattore di “minorata difesa”, la modalità di vendita a distanza che è ipotesi espressamente tipizzata nella previsione dell’art. 640, comma secondo, n. 2-ter cod. pen. ed è procedibile a querela; il collegio di merito non ha infatti indicato alcuna ulteriore condizione soggettiva di vulnerabilità della persona offesa.
Decisione della Suprema Corte
Il motivo di ricorso è fondato.
Con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n. 90 ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-ter, l’aggravante speciale dell’avere commesso il fatto “a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”.
Tale intervento ha recepito l’elaborazione giurisprudenziale che riteneva integrata l’aggravante “comune” di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. nell’ipotesi di truffa commessa mediante lo strumento del mezzo telematico, al fine di rendere più difficoltosa o addirittura impossibile, da parte della vittima, l’identificazione del suo interlocutore poiché proprio la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus e quello in cui opera l’agente comporta una posizione di vantaggio per l’agente, consentendogli di schermare la sua identità e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta.
Il legislatore ha pertanto “enucleato” un’ipotesi specifica di “minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio, “sottraendola” dall’art. 61 n. 5 cod. pen. e riservando ad essa una considerazione autonoma.
Il legislatore è contestualmente intervenuto anche sul terzo comma dell’art. 640 cod. pen., prevedendo la procedibilità a querela per la peculiare fattispecie aggravata di truffa c.d. “telematica”.
Tanto premesso, non vi è dubbio che, nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto integrata l’aggravante della minorata difesa esclusivamente con riferimento alla specifica ipotesi della negoziazione “a distanza” introdotta dall’art. 640, comma secondo n. 2-ter cod. pen. (per la quale è richiesta l’iniziativa punitiva della persona offesa), non essendovi in sentenza alcun richiamo ad altre condizioni di “debolezza” della vittima o comunque riconducibili a diverse situazioni evocate dall’art. 61 n. 5 cod. pen.
Poiché il principio della applicazione della norma sopravvenuta più favorevole previsto dall’art. 2, comma quarto, cod. pen. opera anche con riguardo al regime di procedibilità, ne consegue che la remissione di querela, intervenuta in data 01/03/2025 ad opera della persona offesa e ritualmente accettata dall’imputato (presente agli atti), ha efficacia estintiva con riferimento ad entrambi gli addebiti di truffa consumata e tentata rispettivamente contestati ai capi 1) e 2) di imputazione e commessi in data 01/09/2021.
Sul punto la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
