Lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni di cui all’art. 583-quater, comma primo, cod. pen. alle Sezioni unite penali (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con l’ordinanza numero 17486/2026 ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione: “Se, in tema di lesioni a un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, la fattispecie di cui all’art. 583-quater, comma primo, cod. pen. integri un’ipotesi autonoma di reato o una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di lesione personale di cui all’art. 582 cod. pen.”.

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