Persona informata sui fatti e invito a presentarsi dinanzi alla polizia giudiziaria per “ragioni di giustizia”: la mancata presentazione non configura l’art. 650 cod. pen. (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 15328/2026 ha stabilito che non integra la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. la condotta della persona informata dei fatti che non ottempera all’invito a presentarsi dinanzi alla polizia giudiziaria per “ragioni di giustizia”, richiedendo la norma incriminatrice che il provvedimento dell’autorità sia “legalmente dato” e non potendo considerarsi tale la comunicazione che non contenga alcuna specifica informazione in ordine alle ragioni della convocazione e non indichi i motivi della obbligatorietà dell’ottemperanza all’invito.

In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che sono irrilevanti eventuali esplicitazioni verbali, in quanto estranee all’intrinseco contenuto dell’atto, perché solo da esso è possibile verificare la legittimità del provvedimento.

Il reato di cui all’art. 650 cod. pen. è configurabile nel caso in cui «l’inosservanza riguardi:

a) un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta imposta per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia;

b) un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica e autonoma sanzione» (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Rv. 283088 01).

In concreto, quindi, come evidenziato anche recentemente, «ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 650 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato”» (Sez. 1, n. 33374 del 16/09/2020, n.m.; Sez. 1, n. 54841 del 17/01/2018, Rv. 274555 – 01).

Nella specifica ipotesi in cui l’invito a presentarsi sia rivolto alla persona informata dei fatti per essere sentita dalla polizia giudiziaria in un procedimento penale, pertanto, non può ritenersi che sia legittima, e quindi sufficiente a configurare il reato, la comunicazione che si limiti a riportare espressioni assolutamente generiche, quanto alle ragioni della convocazione, così come avviene quando si fa esclusiva menzione dei “motivi di giustizia” (Sez. 1, n. 33374 del 16/09/2020, n.m.; Sez. 1, n. 555 del 16/11/2011, Rv. 249430 – 01).

Nel caso di specie, come evidenziato nel primo motivo di ricorso e per quanto risulta dagli atti, il provvedimento non presentava i requisiti richiesti dalla norma ai fini della sussistenza del reato contestato.

L’invito notificato all’imputato, infatti, con lo sbarramento del riquadro in corrispondenza della dicitura “ragioni di giustizia”, richiamava in modo generico i motivi sui quali si sarebbe fondata l’obbligatorietà dell’ottemperanza allo stesso, rimanendo, come evidenziato in precedenza, del tutto irrilevante ogni possibile ulteriore esplicitazione solo verbale in quanto estranea agli imprescindibili requisiti formali dell’atto.

La riscontrata carenza formale del contenuto dell’invito esclude la sussistenza del reato contestato e impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula corrispondente.

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