Patteggiamento: la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18912/2026, 18/26 maggio 2026, ha ribadito che, in tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata ( Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Rv. 284961-01; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Rv. 253770-01).

In altri termini il giudice non può modificare unilateralmente l’accordo tra le parti per cui, se non lo condivide o è contra legem, non può ratificarlo (Sez. 4, Sentenza n. 31441 del 09/07/2013, Rv. 256073-01).

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