Omessa traduzione dell’ordinanza di convalida dell’arresto e della sentenza di primo grado all’imputato alloglotta: conseguenze (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 19061/2026, 20/26 maggio 2026, ha affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotta, che non comprende la lingua italiana, integra una nullità generale a regime intermedio.

Provvedimento impugnato

Con sentenza del 10/11/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 31/01/2025 del Tribunale di Roma, che aveva condannato TAA per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di mesi otto di reclusione ed euro milleduecento di multa.

Ricorso per cassazione

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, con riferimento all’omessa traduzione dell’ordinanza di convalida dell’arresto e della sentenza di condanna nella lingua conosciuta dall’imputato, con conseguente nullità di detti atti.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

La giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto, che non comprende la lingua italiana, integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione, avendo cura di precisare che l’esecuzione della traduzione oltre “un termine congruo”, in violazione dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., determina lo slittamento del termine per impugnare, se questo non è ancora decorso, ovvero, se lo stesso è ormai consumato, la deducibilità della nullità della sentenza (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01).

 La nullità derivante dalla mancata traduzione della sentenza, dunque, non investe né il giudizio né la decisione consacrata nel dispositivo, ma soltanto la “sentenza-documento” redatta esclusivamente in lingua italiana, involgendo il momento procedimentale successivo alla deliberazione, ovvero la fase del procedimento in cui avviene il deposito della sentenza.

Trattasi di nullità che pregiudica la partecipazione attiva e cosciente dell’imputato, al quale deve essere garantito l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare, ciò che può essere assicurato solo consentendogli di comprendere e, quindi, di conoscere le ragioni della sentenza, per poter effettivamente e concretamente esercitare il proprio diritto alla difesa. Invero, la mancata conoscenza dei motivi su cui si fonda la sentenza pregiudica la possibilità di una ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di una efficace difesa. Quanto alla necessità di allegazione di un pregiudizio per poter dedurre detta nullità, è stato escluso in via di principio che, in presenza dell’omessa traduzione della sentenza, la parte sia tenuta ad allegare un concreto ed attuale pregiudizio, atteso che non è esigibile per il difensore l’illustrazione dei profili di doglianza che avrebbe potuto prospettare l’imputato personalmente, visto che quest’ultimo è impossibilitato all’esame diretto dell’atto perché non tradotto in una lingua a lui comprensibile. In altri termini, l’omessa traduzione della sentenza produce in re ipsa un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, non potendo chiedersi al difensore di sostituirsi all’imputato nella valutazione del pregiudizio subito, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegargliene compiutamente i motivi.

Nel caso di specie, risulta dal verbale dell’udienza di convalida del 14/04/2023 che l’arrestato “dichiara di comprendere sufficientemente la lingua italiana” e che, tuttavia, “il procedimento viene interrotto poiché il prevenuto non è in grado di comprendere la lingua italiana, così come risulta dalla comunicazione della notizia di reato”, in quanto, nonostante le ricerche, non è stato possibile reperire un interprete di lingua araba.

Risulta, inoltre, che, all’udienza dibattimentale del 21/07/2023, alla quale l’odierno ricorrente – nelle more scarcerato, in assenza di richiesta di misura cautelare da parte del PM – non era presente, il Tribunale rigettava l’eccezione di nullità del provvedimento di convalida per omessa traduzione della relativa ordinanza, in quanto “non risulta accertato che l’imputato non conoscesse del tutto la lingua italiana e che nella udienza di convalida non si è ravvisata la necessità della traduzione dell’ordinanza di convalida dell’arresto”.

La difesa articolava specifico motivo di appello con cui deduceva la nullità dell’ordinanza di convalida dell’arresto e di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza di condanna non tradotta.

Ebbene, la Corte territoriale sullo specifico punto della mancata traduzione e della convalida e della sentenza ha omesso ogni motivazione, anche grafica, diffondendosi solo sulla necessità di procedere alla convalida negli stringenti termini imposti dal codice di rito, anche nel caso in cui non si sia potuto procedere all’interrogatorio dell’arrestato per la sua ignoranza della lingua italiana e per la rilevata impossibilità di reperire un interprete nel breve termine di legge.

Ritiene il collegio che:

i) l’omessa traduzione del provvedimento di convalida avrebbe dovuto essere impugnata autonomamente e che, comunque, non incide sulla validità del successivo giudizio di merito;

ii) la motivazione della Corte di appello, comunque, non si confronti con la doglianza difensiva;

iii) la motivazione del giudice di primo grado sia manifestamente illogica, prima ancora che contraddittoria, sol che si consideri che, per un verso, l’udienza di convalida dovette essere interrotta proprio in ragione della mancata conoscenza della lingua italiana da parte di TAA e che, per altro verso, la mancata traduzione della ordinanza di convalida dell’arresto non può costituire circostanza che giustifichi l’omessa traduzione della sentenza di primo grado.

Orbene, essendo stata la nullità della sentenza tempestivamente eccepita con i motivi di appello, facendo applicazione dei principi di diritto sopra sintetizzati, deve essere dichiarata la nullità della sentenza-documento di primo grado, annullata senza rinvio la sentenza impugnata e disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per la traduzione della sentenza.

Naturalmente, la traduzione della sentenza comporta anche quella di tutti gli atti successivi, ma non anche di quelli precedenti, ragion per cui va disattesa la richiesta del PG di declaratoria della nullità del decreto di citazione a giudizio.

Si osserva, in proposito, che la citazione a giudizio direttissimo non è atto “connesso e conseguente” alla ordinanza di convalida dell’arresto, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 558 cod. proc. pen., l’azione penale è esercitata con la presentazione dell’arrestato e con la richiesta di convalida.

Dunque, nel caso di giudizio direttissimo, la citazione a giudizio non “segue”, ma precede l’ordinanza di convalida dell’arresto.

In conclusione – fermo restando che l’imputato, comparso all’udienza, ha diritto all’assistenza di un interprete –, dopo la convalida dell’arresto e prima della sentenza, il Tribunale non ha adottato provvedimenti dei quali fosse necessaria la traduzione; senza tacere che, trattandosi di nullità generale a regime intermedio, avrebbe dovuto essere eccepita. 

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