Premessa
Il 28 maggio 2026 la rivista Sistema Penale ha pubblicato “La responsabilità civile del magistrato tra garanzia del cittadino, efficienza del sistema e salvaguardia dell’indipendenza” (consultabile a questo link), a firma di Cesare Parodi, magistrato del pubblico ministero e fino a poco tempo fa presidente dell’Associazione nazionale magistrati.
Il titolo dello scritto esprime con chiarezza la prospettiva dell’Autore: la responsabilità dei magistrati richiede un attento equilibrio tra esigenze diverse e potenzialmente conflittuali.
Già dalla premessa, tuttavia, emergono ulteriori convinzioni: qualunque riforma che inasprisse quella responsabilità dimostrerebbe la volontà del legislatore di intaccare l’autonomia della giurisdizione; il dibattito sulla questione è drogato poiché è inappropriato applicare alla funzione giurisdizionale, senza i filtri necessari, il principio per cui “chi sbaglia paga”.
I punti salienti dello scritto
…Chi sbaglia paga?
C’è, a giudizio di Parodi, una debolezza strutturale nel ragionamento che pretende di assimilare il rapporto tra professionisti qualificati (medici, ingegneri, avvocati e così via) e gli utenti che si avvalgono dei loro servizi e il ben diverso rapporto che, in dipendenza di un procedimento giudiziario, si instaura tra il magistrato e gli individui in esso coinvolti.
La prima relazione si instaura sulla base di un interesse condiviso nel senso che è occasionata dal medesimo interesse: così, ad esempio, un medico e il suo paziente hanno entrambi a cuore il bene salute di quest’ultimo.
La seconda relazione è caratterizzata per contro da un conflitto strutturale: qualsiasi procedimento “nasce proprio per comporre interessi contrapposti e si conclude necessariamente con una decisione che avvantaggia una parte e ne penalizza un’altra”.
Questa differenza genera un problema: mentre per le professioni tecniche la responsabilità civile è agevolmente fronteggiabile con il ricorso alla copertura assicurativa, lo stesso non è possibile per la responsabilità diretta e generalizzata del magistrato perché il rischio elevato e immanente proprio della funzione di giustizia porterebbe le compagnia assicuratrici a chiedere premi elevatissimi o addirittura a rifiutarsi di coprirlo.
C’è di più: anche se fosse possibile una copertura del rischio, rimarrebbe intatto il problema del condizionamento dei magistrati che si troverebbero ad operare “sotto la pressione di un possibile sindacato sul merito delle proprie decisioni, con effetti distorsivi sulla formazione del convincimento”.
In conclusione, l’assicurazione quale rimedio all’errore richiede parametri tecnici comunemente accettati il che la rende inadatta ad una funzione fondata sull’inevitabile opinabilità del giudizio.
Tanto ciò è vero che la vigente legge sulla responsabilità civile dei magistrati (L. n. 117/1988, come riformata dalla L. n. 18/2015) esclude, fatta eccezione per il dolo e la colpa grave, la sindacabilità delle attività valutative e interpretative.
Non si tratta di un privilegio ma della doverosa protezione dell’autonomia della giurisdizione, la quale è posta a presidio dei cittadini.
…L’indipendenza e i limiti alla responsabilità necessari per garantirla
Deve essere chiaro che, ove i vigenti limiti alla responsabilità venissero indeboliti, si innescherebbe una sequenza devastante: ciascun magistrato sarebbe sottoposto ad una pressione di tale intensità da incidere sulla serenità e sull’autonomia del giudizio; in particolare, ove fosse possibile il sindacato sulle scelte interpretative e valutative, si darebbe vita a un giudizio sul giudizio; se si avverasse questa condizione, sarebbe forte “il rischio della “giustizia difensiva”, nella quale il magistrato, lungi dal decidere secondo il diritto e il proprio convincimento, sia indotto a orientare le proprie decisioni sulla base del rischio di future azioni risarcitorie. Una giurisdizione così condizionata sarebbe inevitabilmente meno indipendente, meno coraggiosa e, in definitiva, meno giusta”.
…La necessità di tenere conto delle condizioni concrete in cui lavorano i magistrati
La valutazione della responsabilità non deve prescindere dal contesto organizzativo entro il quale si colloca l’attività dei magistrati, con una particolare attenzione ai carichi di lavoro, ove particolarmente elevati, e alle carenze strutturali del sistema giudiziario.
Se così non fosse, il magistrato pagherebbe colpe non sue.
…Non è vero che il modello italiano di responsabilità dei magistrati sia più lasco che nei principali ordinamenti europei
Per questo parametro si rimanda interamente allo scritto di Parodi.
…I rischi di una riforma “punitiva”
L’estensione della responsabilità civile dei magistrati provocherebbe un collasso sistemico.
Ogni processo civile e penale si trasformerebbe nel presupposto di un nuovo giudizio di responsabilità sull’operato giudiziario: una vera e propria “gemmazione”.
I tempi medi della giustizia si allungherebbero, prolificherebbe il “contenzioso parassitario”, la funzione risarcitoria si sovrapporrebbe a quella giurisdizionale, l’intero sistema collasserebbe.
Note di commento
Lo scritto che ha dato occasione a questo post punta su argomentazioni tutt’altro che innovative.
Se ne leggono di identiche o affini da ormai molti anni e la loro divulgazione è sempre legata a riforme fatte o proposte o accennate o anche solo paventate, come in questo caso, che riguardino lo status dei magistrati.
Alla ripetitività si associa poi l’ulteriore caratteristica dell’insensibilità a qualsiasi critica e obiezione, da chiunque provenga, fosse anche la fonte più autorevole, fosse anche un contesto formale.
…Ieri
Così avvenne esattamente all’incirca un decennio fa, dopo l’entrata in vigore della Legge 18/2015 che modificò la disciplina della responsabilità civile dei magistrati contenuta nella Legge 117/1988, abolendo il filtro di ammissibilità ivi previsto.
Vari tribunali italiani dubitarono della legittimità costituzionale di talune norme della novella e rimisero gli atti alla Consulta per un intervento chiarificatore.
La prima questione, in ordine cronologico, fu posta dal Tribunale di Treviso con un’ordinanza dell’8 maggio 2015 emessa nell’ambito di un giudizio penale nei confronti di un soggetto imputato di illegale detenzione di un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri.
Affermò quel giudice che il tema essenziale di prova era stabilire se l’imputato fosse consapevole della presenza del tabacco in un magazzino di cui aveva la disponibilità.
La relativa valutazione, in difetto di prove dirette, doveva necessariamente fondarsi su elementi indiziari ed era per ciò stesso particolarmente “difficile e rischiosa”.
Questa situazione era ulteriormente complicata dalle modifiche apportate dalla Legge 18/2015 che, esponendo i magistrati a possibili responsabilità anche per effetto della valutazione di fatti e prove, li privava della necessaria serenità e li spingeva “per forza di cose” verso la decisione meno rischiosa, ordinariamente coincidente con l’assoluzione dell’accusato.
Il giudice rimettente sospettò quindi, anche sulla base di ulteriori corollari, che la complessiva disciplina normativa della responsabilità dei magistrati fosse incostituzionale per violazione degli articoli 3, 25, 101, 104 e 113 della Costituzione.
Pochi giorni dopo, precisamente il 12 maggio 2015, anche il Tribunale di Verona si inserì nella medesima scia.
Il giudizio a quo nasceva dall’opposizione proposta da una società cooperativa contro un decreto ingiuntivo emesso a favore di un’impresa agricola.
Il rimettente ipotizzò, sulla base di una visione affine a quella del Tribunale trevigiano, la possibile violazione degli articoli 3, 24, 25, 81, 101 e 111 della Costituzione.
Seguì l’ordinanza del 6 febbraio 2016 del Tribunale di Catania.
Nel giudizio sottostante si trattava l’opposizione proposta da un datore di lavoro contro l’ordinanza che aveva disposto la reintegrazione di una lavoratrice dopo il suo licenziamento per giusta causa.
Nell’ordinanza di rimessione si osservò che, date la delicatezza della controversia e l’asprezza dei toni delle parti in lite, la novella normativa del 2015 avrebbe potuto privare il decidente dell’indispensabile serenità e indurlo a scegliere non la soluzione giudicata più corretta ma quella “meno rischiosa”.
I giudici etnei ipotizzarono conclusivamente la violazione degli articoli 3, 24, 28, 101, 111 e 113 della Costituzione.
Qualche settimana dopo intervenne anche il Tribunale di Enna, con un’ordinanza emessa il 25 febbraio 2016.
Nel giudizio a quo si dibatteva di un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un istituto di credito. Il debitore opponente aveva dedotto l’usurarietà degli interessi applicati dalla banca.
I giudici siciliani rimarcarono la complessità della decisione e ne hanno tratto la convinzione, al pari degli altri Tribunali già menzionati, che l’esercizio della loro funzione decisoria poteva esporli al rischio di un’azione di responsabilità.
Trasmisero gli atti alla Consulta ipotizzando la violazione degli articoli 101, 104, 107 e 134 della Costituzione.
Infine, con ordinanza del 10 maggio 2016, anche il Tribunale di Genova sollevò questione di legittimità costituzionale della normativa in esame, per il suo asserito contrasto con gli articoli 3, 25, 101, 104 e 111 della Costituzione.
Questo fu l’unico caso in cui il giudizio a quo aveva ad oggetto una causa civile risarcitoria promossa ai sensi della legge sulla responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, occasionata dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del suo socio illimitatamente responsabile senza che costui avesse ricevuto un valido avviso dell’udienza in esito alla quale fu appunto pronunciato il fallimento.
I componenti del collegio, a differenza di tutti gli altri giudici di cui si è detto, non paventarono la loro possibile responsabilità personale ma ipotizzarono invece che l’abolizione del filtro preliminare di ammissibilità, da essi stessi ritenuta estensibile anche alle domande inerenti presunti illeciti verificatisi prima della riforma, fosse in contrasto con l’articolo 111 della Costituzione, in tema di giusto processo.
Su tutte le predette questioni, la Consulta, dopo avere riunito i relativi giudizi, si pronunciò con la sentenza 164, decisa all’udienza del 3 aprile 2017 e la cui motivazione fu pubblicata il 12 luglio successivo.
Il giudice delle leggi dichiarò anzitutto inammissibili, in accoglimento di un’eccezione proposta dall’Avvocatura dello Stato, le questioni sollevate dai Tribunale di Treviso, Verona, Enna e Catania, poichè erano state sollevate “a prescindere da qualsiasi considerazione circa una loro diretta incidenza sullo statuto di autonomia e di indipendenza dei magistrati, tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere, ma facendo esclusivo riferimento alle sue modalità di esercizio”.
Non rilevava infatti che “tali modalità possano costituire elementi variamente perturbatori della condizione psicologica di questo o quel magistrato, secondo i principi, del resto, costantemente ribaditi – sia prima sia dopo la sentenza n. 18 del 1989 – dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è escluso, infatti, che potesse strutturare il nesso di pregiudizialità, richiesto ai fini di rendere rilevante la questione, il mero richiamo del giudice a quo al turbamento psicologico e della propria serenità di giudizio prodotto dall’applicazione dei «ferri di sicurezza» nelle operazioni di traduzione degli imputati detenuti, «non potendosi ovviamente qualificare per tale una soggettiva situazione psicologica come quella allegata dal giudicante che, oltre tutto, deriva da norme assolutamente estranee all’oggetto del processo principale» (sentenza n. 147 del 1974). Allo stesso modo, si è pure escluso che potessero considerarsi rilevanti, in un qualsiasi giudizio di competenza della Corte dei conti, questioni volte a denunciare l’asserita menomazione della serenità e autonomia di giudizio dei magistrati di detta Corte derivante dal carattere, in assunto, «troppo latamente discrezionale» dei poteri riconosciuti al Presidente della Corte stessa in materia di assegnazione di funzioni e promozioni: le doglianze attenevano, infatti, a disposizioni che non dovevano essere applicate dal giudice rimettente, riflettendo «violazioni solo potenziali ma non attuali delle garanzie costituzionali» (sentenza n. 19 del 1978)”.
La Corte esaminò quindi la questione posta dal Tribunale di Genova, dopo avere respinto un’eccezione di inammissibilità posta dall’Avvocatura dello Stato.
Sottolineò in primo luogo l’incidenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che aveva più volte rimarcato “l’obbligo degli Stati membri di riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario (ora, dell’Unione europea) commesse da organi giurisdizionali nazionali (anche di ultimo grado): principi con i quali alcune delle limitazioni previste dalla legge n. 117 del 1988 sono state ritenute incompatibili (Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 13 giugno 2006, in causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo spa), tanto da dar luogo all’apertura di una procedura di infrazione, decisa in senso sfavorevole per il nostro Paese (Corte di giustizia, sentenza 24 novembre 2011, in causa C-379/10, Commissione europea contro Repubblica italiana)”.
Ne trasse la conclusione che “L’affermazione di tali principi − pur se non immediatamente e specificamente pretensivi dell’abolizione del cosiddetto “filtro di ammissibilità” contemplato dall’articolo 5 della legge n. 117 del 1988 – ha rappresentato un considerevole mutamento del quadro normativo di riferimento in tema di responsabilità civile dello Stato e del giudice, finendo inevitabilmente per ispirare e permeare l’intervento riformatore, sul punto, della legge n. 18 del 2015. Al riguardo, il legislatore ha ritenuto che, per un verso, l’azione di responsabilità nei confronti dello Stato per i danni conseguenti ad un provvedimento giudiziario non si collocasse in una condizione di equivalenza rispetto alle azioni risarcitorie nei confronti dello Stato in altre materie che non prevedono un simile “filtro” e, per altro verso, che l’esperienza applicativa della legge n. 117 del 1988, arrestando le azioni di danno contro lo Stato in larghissima misura nella fase della delibazione preliminare, non avesse garantito l’effettività del risarcimento per il cittadino danneggiato. È appena il caso di sottolineare, al proposito, che l’intervento riformatore non era evidentemente limitabile alle sole violazioni del diritto europeo, se non al prezzo di determinare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle violazioni delle norme del diritto nazionale che fossero all’origine, anch’esse, di danno per il cittadino”.
Ha ricordato che “nella materia in esame occorre perseguire il delicato bilanciamento tra due interessi contrapposti: da un lato, il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da un provvedimento giudiziario ad ottenere il ristoro del pregiudizio patito, posto che «una legge che negasse al cittadino danneggiato dal giudice qualunque pretesa verso l’amministrazione statale sarebbe contraria a giustizia» (sentenza n. 2 del 1968); dall’altro, la salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, a tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità della magistratura, «in quanto la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in considerazione dei disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (artt. 101 e 113), a tutela della sua indipendenza e dell’autonomia delle sue funzioni» (sentenza n. 26 del 1987)”.
Arrivò quindi alla proposizione essenziale: “In tale cornice di rinnovato bilanciamento normativo − i cui termini sono rimessi alla discrezionalità del legislatore, nei limiti della ragionevolezza − si colloca la scelta legislativa di abolizione del cosiddetto “filtro di ammissibilità”, ritenuta funzionale al nuovo impianto normativo, specie se riguardata alla luce dei già ricordati principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La delibazione preliminare dell’ammissibilità della domanda contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Tale esigenza può essere infatti soddisfatta dal legislatore per altra via: ciò è quanto accaduto con la legge n. 18 del 2015, per un verso mediante il mantenimento del divieto dell’azione diretta contro il magistrato e con la netta separazione dei due ambiti di responsabilità, dello Stato e del giudice; per un altro, con la previsione di presupposti autonomi e più restrittivi per la responsabilità del singolo magistrato, attivabile, in via di rivalsa, solo se e dopo che lo Stato sia rimasto soccombente nel giudizio di danno; per un altro ancora, tramite il mantenimento di un limite della misura della rivalsa. Tanto vale a stornare il paventato pericolo che l’abolizione del meccanismo processuale in esame determini un pregiudizio alla «serenità del giudice» come pure la temuta deriva verso una «giurisprudenza difensiva», ipotesi, questa, che evidentemente oblitera l’elevato magistero proprio di ogni funzione giurisdizionale”.
Questo bastò alla Consulta per dichiarare infondate le questioni poste dal Tribunale di Genova “in riferimento ai principi di indipendenza e autonomia della magistratura e di terzietà e imparzialità del giudice, di cui agli articoli 101, 104 e 111 della Costituzione”.
Un analogo giudizio fu riservato a tutte le altre questioni.
Difatti. “Infondato è, altresì, il dubbio di costituzionalità avanzato dal giudice a quo in relazione all’articolo 3 della Costituzione, sulla base della ritenuta irragionevolezza intrinseca della soppressione del filtro di ammissibilità e della violazione del principio di eguaglianza rispetto alle «pronunce semplificate di inammissibilità» introdotte dal legislatore in rapporto alle impugnazioni ordinarie. Invero, l’ambito del tutto eterogeneo in cui si muove il raffronto prospettato dal rimettente – e rappresentato dagli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., in relazione all’appello, e dagli articoli 360-bis e 375, primo comma, numeri 1) e 5), cod. proc. civ., riguardo al ricorso per cassazione – rende la censura priva di fondamento. La mera «comunanza logica» evocata dal giudice a quo non vale evidentemente ad accomunare normativamente – e, dunque, a rendere comparabili − strumenti deflattivi e semplificativi innestati dal legislatore nel regime delle impugnazioni civili con l’abrogato meccanismo del “filtro di ammissibilità”, il quale riguardava il giudizio di primo grado, la cui disciplina generale non contempla analoghi meccanismi. E ciò anche a prescindere dalla diversità di scopi degli istituti nonché dalla discrezionalità di cui gode il legislatore nelle scelte in materia processuale, il cui limite della manifesta irragionevolezza, ad ogni modo, non risulta, nel caso in esame, travalicato né in senso assoluto, né “per comparazione”.
È altresì infondata la censura dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015 per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), che si verificherebbe, secondo il giudice rimettente, perché la contemporanea pendenza del giudizio contro lo Stato e di quello principale – agevolata dall’eliminazione del “filtro di ammissibilità” – indurrebbe il giudice del secondo giudizio ad astenersi o all’astensione addirittura lo obbligherebbe, nel caso in cui intervenisse nel giudizio intentato nei confronti dello Stato.
A prescindere dalla considerazione che l’identica situazione oggi paventata dal rimettente ben poteva verificarsi anche in vigenza del meccanismo abrogato, è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 22 luglio 2014, n. 16627), la pendenza della causa di danno contro lo Stato non costituisce motivo di astensione o ricusazione del giudice autore del provvedimento. E ciò – come recentemente affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 giugno 2015, n. 13018 – neppure nel caso di intervento del magistrato in detta causa: non vi è, infatti, un rapporto diretto parte-magistrato, che valga a qualificare il secondo come debitore – anche solo potenziale – della prima.
È infine non fondata la questione in riferimento all’articolo 111 della Costituzione, sotto il profilo del contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Il giudice a quo – motivando tale dubbio di legittimità costituzionale sulla base dell’assunto che, abolito il filtro preliminare, i tempi per pervenire ad una pronuncia sull’ammissibilità sono invece quelli del processo ordinario, di «lunghezza eccessiva ed irragionevole» − non considera che detto dubbio dovrebbe per ciò stesso inerire a tutti i giudizi civili ordinari se non preceduti da meccanismi di preliminare delibazione della domanda simili a quello contemplato dall’abrogato art. 5 della legge n. 117 del 1988. Ciò che rende di evidente precarietà logica la premessa argomentativa del rimettente e, dunque, non fondata la questione che da essa si sviluppa”.
Oggi
I lettori che hanno avuto la pazienza di arrivare fin qui hanno certamente notato che la storia raccontata dalla Consulta con la sentenza n. 164/2017 è assai diversa da quella raccontata dall’ex presidente dell’ANM e da tanti altri prima di lui.
Il giudice delle leggi affermò in apertura, a sostegno della dichiarazione di inammissibilità di varie questioni, che l’ipotizzato turbamento della condizione psicologica dei magistrati non era sufficiente ad intaccarne lo statuto di autonomia e indipendenza dei magistrati così come non lo era stata decenni prima (sentenza n. 18/1989) l’applicazione dei ferri di sicurezza nella traduzione dei detenuti.
Ricordò che la giurisprudenza della CGUE aveva più volte sottolineato l’obbligo degli Stati UE di riparare i danni causati ai singoli da violazioni del diritto unionale da parte di organi giurisdizionali nazionali e che l’abolizione del filtro di ammissibilità dell’azione di responsabilità, di per se stessa non costituzionalmente necessaria, era funzionale ad un migliore allineamento ai principi di quella giurisprudenza.
La decisione della Corte costituzionale non ebbe il plauso della magistratura una cui larga parte, del resto, fin dall’entrata in vigore della Legge n. 117/1988, aveva manifestato un’aperta insofferenza verso la regolamentazione ivi contenuta e ne aveva sostanzialmente boicottato l’operatività.
Lo stesso era avvenuto dopo la modifica del 2015, accolta da una fittissima salva di bordate, accomunate dall’ossessivo richiamo a garanzie e valori costituzionali che sarebbero stati traditi e dal retropensiero (neanche tanto nascosto, per la verità) che la riforma fosse nient’altro che la manifestazione di un revanscismo della politica che aveva finalmente trovato il modo per regolare a suo vantaggio i conti col potere giudiziario.
La magistratura associata, così prodiga di allarmi, non disse nulla invece della conclamata e sostanziale disapplicazione di una legge nata per offrire ai cittadini una doverosa tutela dai guasti prodotti da un cattivo uso delle prerogative giudiziarie.
Né mai stigmatizzò giudici così tremebondi da porre a base di un’eccezione di illegittimità costituzionale la loro propensione a decidere nel modo più comodo piuttosto che nel modo giusto.
Così come non rinunciò a servirsi di argomentazioni speciose e inconcludenti che avevano il solo scopo di conservare un privilegio castale.
Ci dice qualcosa di nuovo oggi Cesare Parodi?
No, non lo fa.
Punta su una considerazione presentata come dirimente ma che non sembra affatto esserlo perché fa derivare dalla struttura relazionale propria del giudizio un sostanziale e indebito esonero da responsabilità (fatti salvi i casi patologici del dolo e della colpa grave).
A suo dire, come visto, il rapporto fiduciario e la comunanza di interessi tra il professionista e l’utente dei suoi servizi giustificano e rendono agevole una responsabilità risarcitoria in caso di errori mentre l’equidistanza del magistrato dalle parti e la presenza di interessi in conflitto propri del giudizio sono di ostacolo al risarcimento perché la risposta giudiziaria, se avvantaggia qualcuno, svantaggia qualcun altro.
Si crede qui sufficiente ricordare che la fonte della responsabilità risarcitoria non è e non potrebbe mai essere la scontentezza del soccombente ma la produzione di un esito sbagliato cui chi decide è pervenuto sulla base di una delle situazioni tipizzate dal legislatore dalle quali è esclusa correttamente ogni attività interpretativa e valutativa purché non abnorme.
Non è quindi l’opinabilità del giudizio alla base della sequenza che porta alla responsabilità ma la certezza di un giudizio erroneo.
Non si ritiene necessario soffermarsi sulla tendenza alla giustizia difensiva che si manifesterebbe come impulso insopprimibile a fronte del timore di responsabilità: la Corte costituzionale si è pronunciata più e più volte sul punto e non è certo il caso di aggiungere alcunché alle sue chiare e preziose parole.
Lo stesso vale per la dovuta valorizzazione degli aspetti organizzativi del lavoro dei magistrati.
La giurisprudenza della Sezione disciplinare del CSM dimostra un’elevata attenzione ai carichi di lavoro e alle carenze strutturali, così elevata da sconfinare non di rado nell’indulgenza e da perdonare ciò che a qualsiasi altro dipendente pubblico costerebbe gravi sanzioni disciplinari.
E poi il collasso.
Parodi delinea uno scenario da incubo in cui ogni procedimento ne farebbe nascere altri e altri ancora, avvolgendo come una melassa i magistrati perseguitati da iniziative parassitarie e impedendogli di rendere giustizia a chi la chiede.
Nessun dato numerico e nessuna analisi statistica sorreggono questa previsione fosca che, come tutto il resto, è tutt’altro che nuova.
Ancora una volta basti dire che le previsioni ugualmente apocalittiche che precedettero l’abolizione del filtro di ammissibilità per le azioni di responsabilità verso lo Stato-giustizia furono seccamente smentite e non ci fu il diluvio che era dato per certo.
Infine e soprattutto: ma di che sta parlando Parodi?
Ha in mente un particolare testo pronto all’uso, una riforma punitiva in corso di approvazione, un clima velenoso che lascia presagire la volontà di non fare prigionieri e di far pagare non uno per tutti ma tutti e basta?
O sta solo mettendo le mani avanti?
Si attende di capirlo, soprattutto ora dopo l’esito del voto referendario.
