La Cassazione penale sezione 6 con ordinanza numero 10106/2026, in tema di nuove contestazioni, l’omessa notifica all’imputato non presente in aula del verbale di udienza contenente la contestazione di un’aggravante, ex art. 520 cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, non incidendo sulla “vocatio in iudicium”, ma comportando, comunque, una lesione del diritto di difesa.
Invero, si è sostenuto che, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione avvenuta in udienza, non accompagnata dalla notifica dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato assente ai sensi dell’art. 520 cod. proc. pen., sulla scorta della rinunzia espressa nella medesima udienza dal difensore di fiducia domiciliatario, dà luogo ad una nullità insanabile della successiva sentenza per violazione delle prerogative difensive personali dell’imputato (Sez.6, n. 30187 del 9/7/2025, Bouzid, Rv. 288629).
Si tratta, tuttavia, di un principio non condivisibile (secondo la sentenza in commento), ove si consideri che, in base al combinato disposto degli artt.178, lett.c) e 179 cod.proc.pen., è solo l’omessa citazione dell’imputato che determina una nullità assoluta e insanabile, posto che in tal caso viene meno la stessa vocatio in iudicium, ne consegue che, stante il principio di tassatività che disciplina le nullità processuali, non può ricomprendersi nella nozione di “omessa citazione” anche un atto strutturalmente diverso, qual è la notifica del verbale di udienza contenente la nuova contestazione.
Nel caso dell’omessa notifica del verbale di udienza contenente una contestazione suppletiva o la contestazione di una aggravante (come avvenuto nel caso di specie), non si verte in tema di vocatio in iudicium, posto che quest’ultimo è già stato correttamente instaurato, bensì si determina una lesione del diritto di difesa, privandosi l’imputato della possibilità di conoscere con anticipo, rispetto alla prosecuzione del processo, la nuova contestazione ed eventualmente di esercitare i diritti previsti dall’art. 519 cod.proc.pen.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, la disciplina dettata dagli artt. 516-522 cod. proc. pen., è preordinata ad assicurare il contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa (Sez.5, n. 10196 del 31/1/2013, Mannino, Rv. 254658; in motivazione, si veda Sez.U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051), mentre la sola notifica dell’atto di citazione tutela la partecipazione dell’imputato al suo procedimento che, evidentemente, costituisce un prerequisito per il successivo esercizio dei diritti di difesa e, quindi, la sua omissione è assistita da una tutela rafforzata mediante la previsione della nullità assoluta nel caso di omessa citazione.
La fattispecie in esame, pertanto, rientra appieno nelle ipotesi di nullità a regime intermedio disciplinate dagli artt. 178, lett.c) e 180 cod.proc.pen., per le quali è previsto un limite alla deducibilità e rilevabilità d’ufficio della nullità che, nel caso di specie, non è stato rispettato.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Massime precedenti Difformi: N. 30187 del 2025 Rv. 288629-01 Massime precedenti Vedi: N. 10196 del 2013 Rv. 254658-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01
