Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici: ne risponde chi, non essendo riuscito a effettuare l’operazione di misurazione con l'”alcol-blow” e con l’etilometro, rifiuti di sottoporsi a ulteriori accertamenti (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 10629/2026 ha stabilito che integra la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici la condotta di chi, non essendo riuscito a effettuare l’operazione di misurazione, né mediante il preliminare test con l'”alcol-blow”, né con l’etilometro, ricusi di sottoporsi ad ulteriori accertamenti, in quanto l’art. 186, comma 3, cod. strada non prevede limiti alla ripetizione delle prove preliminari, trattandosi di accertamenti qualitativi non invasivi.

Nel caso esaminato, l’imputato, esperiti vari tentativi, ha poi dichiarato di non voler più procedere agli accertamenti («…e, alla fine il signor xxx diceva che non voleva più procedere ad accertamenti»).

Sicché, sul punto è corretta la decisione dei giudici di merito laddove, con motivazione con la quale il ricorrente non confronta il proprio dire, ha sussunto la fattispecie concretamente accertata nell’astratta previsione di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada: trattandosi di accertamenti qualitativi non invasivi il rifiuto alla protrazione degli stessi integra difatti il reato di cui al citato comma 7 (sul punto si veda anche Sez. 4, n. 51773 del 26/11/2014, Rv. 261546 – 01).

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