Delitti cui è collegata una presunzione relativa di esistenza di esigenze cautelari e adeguatezza della misura carceraria: il limitato rilievo del tempo silente (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 19056/2026, 20/26 maggio 2026, ha ribadito che, in tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, atteso che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza, di talché, per poterla vincere, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l’esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. IV, n. 19751 del 17/04/2024, Rv. 286527 – 01).

In altri termini, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, per la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, è necessario valutare la prova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi – quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto – con l’ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata.

Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo – al pari degli altri elementi – un fattore necessario, ma non sufficiente.

Peraltro, con riferimento a detto reato associativo, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano il sodalizio di appartenenza.

Ciò conferma la necessità di una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. III, n. 16357 del 12/01/2021, Rv. 281293 – 01).

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