Oggi si parla di Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18187/2026, 6/20 maggio 2026.
Se ne riportano gli stralci significativi per l’oggetto di questo scritto.
La decisione impugnata
“La Corte di appello di Bari confermava la condanna di CMB […] per il reato di concorso nei reati di rapina, resistenza, lesioni e porto di arma da taglio”.
Il ricorso per cassazione
“Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di CMB che deduceva […] violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione: i reati accertati avrebbero potuto essere considerati “indipendenti”, dunque non collegati dalla unità d’intento che caratterizza la continuazione”.
La decisione della Suprema Corte
“Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non supportato dal necessario interesse processuale: il ricorrente contesta infatti una valutazione a lui favorevole, ovvero il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, che si traduce in un significativo abbattimento della sanzione complessivamente irrogata”.
Brevissime note di commento
Cosa tocca fare al giudice di un imputato difeso così?
Nel caso in esame la strada da seguire era chiara.
C’è una norma – l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. – per la quale “per proporre impugnazione bisogna avervi interesse”.
C’è un indirizzo interpretativo più che consolidato secondo il quale “La nozione di interesse a impugnare deve individuarsi in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell’obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un’utilità, vale a dire di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell’impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale” (Cassazione penale, Sezioni unite, decisione n. 6624/2012).
L’unione del formante legislativo e di quello giurisprudenziale ha reso fortunatamente inevitabile l’inammissibilità del motivo di ricorso.
Ma cosa sarebbe potuto succedere se la strada da seguire non fosse stata così lampante?
Piace sperare che avesse ragione Piero Calamandrei cui si deve questo aforisma:
“Assai spesso i giudici, per la tendenza che ogni uomo sente di proteggere i deboli contro i forti,
sono tratti senza accorgersene a favorire quella parte che è difesa peggio: un difensore inesperto può fare talvolta, se trova un giudice di cuore generoso, la fortuna del suo cliente”.
