Maltrattamenti e giustizia riparativa: una strada percorribile (Riccardo Radi)

Segnaliamo l’ordinanza della Corte di appello di Roma sezione 4 del 29 maggio 2026 (allegata al post) che ha accolto la richiesta di ammissione al programma di giustizia riparativa ed ha disposto la sospensione del procedimento per mesi 6.

La richiesta di ammissione al programma di giustizia riparativa deve provenire personalmente dall’imputato o dal difensore munito di esplicita procura speciale in tal senso.

I requisiti previsti dall’articolo 129 bis cpp indicano al comma 2 che: “L’invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti”.

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 8653 depositata il 5 marzo 2026, in tema di giustizia riparativa, ha stabilito che l’autorizzazione giudiziale all’invio dell’imputato presso un Centro di giustizia riparativa ai sensi dell’articolo 129- bis Cpp postula la verifica delle sole condizioni ostative tassativamente previste dalla norma – pericolo concreto per l’accertamento dei fatti e pericolo concreto per gli interessati – nonché la sussistenza del presupposto positivo dell’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.

Il mancato consenso o interesse della vittima (o dei suoi rappresentanti legali) non costituisce condizione ostativa autonoma all’autorizzazione; la tipologia del reato – ancorché di violenza sessuale in danno di minorenne – non può essere di per sé preclusiva dell’accesso al programma, atteso che l’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 150/22 stabilisce espressamente che i programmi di giustizia riparativa sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità; né la mancata ammissione del fatto da parte dell’imputato né l’assenza di iniziativa risarcitoria integrano condizioni ostative, essendo il programma riparativo ontologicamente distinto dall’accertamento della responsabilità penale e dalle logiche patrimoniali di transazione del conflitto; infine, il coinvolgimento di persone minorenni, lungi dal costituire elemento preclusivo, impone, per espressa previsione normativa, una accentuata valenza relazionale nella ricomposizione del conflitto, con assegnazione di mediatori dotati di specifiche competenze.

Ricordiamo che, finalmente, a Roma è stato aperto il centro di giustizia riparativa che è contattabile al numero telefonico 06.67106799 con sede in Roma via Borgo Pio 10.

Per avviare il percorso è necessario inviare la richiesta tramite email al seguente indirizzo: giustiziariparativa.dipsociale@comune.roma.it allegando l’ordinanza ammissiva.

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