Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 26731/2026, 19 giugno/16 luglio 2026, ha chiarito, riguardo alle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, che l’utilizzo di un servizio di “mixing” (nella specie, il cd. “wasabi wallet”, [si tratta di un’applicazione open source realizzata per il network Bitcoin che consente all’utente di creare un proprio portafoglio e gestire i propri fondi, NdA]) integra una condotta idonea a ostacolare la tracciabilità delle transazioni poste in essere mediante criptovalute acquistate con il provento del delitto presupposto, caratterizzandosi per l’anonimizzazione della gestione dei beni digitali, con il trasferimento di parte dell’informazione al di fuori della rete stessa, così da impedire la diretta tracciabilità dei passaggi di acquisto e cessione degli stessi, nonché la diretta riferibilità al titolare della valute digitali.
Sia operazioni di movimentazione bancaria, che plurimi acquisti di beni mobili ed immobili, anche a sé intestati, determinano un evidente ostacolo all’accertamento dell’origine illecita delle somme di denaro impiegato (Sez. 2, n. 4855 del 22/12/2022, Rv. 284390-01).
Integra, quindi, il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli realizzando l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro (Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, Rv. 283681-02).
I cryptoassets
Il tema centrale e risolutivo è rappresentato dalla corretta individuazione giuridica della natura dei c.d. cryptoassets, che si caratterizzano per la loro essenza, definita costantemente nei commenti accademici, come variabile e camaleontica, in continua evoluzione.
Tale essenza, caratteristica dei cryptoassets, ha portato ad innumerevoli riflessioni e considerazioni, molto spesso incentrate:
i) sulle diverse forme di manifestazione, diffusione, acquisto e vendita delle criptovalute, oltre che sulle ragioni che ne hanno determinato l’emersione al fine di raggiungere un completo distacco dalle autorità centrali di emissione e controllo della moneta (c.d. shadow banking);
ii) ancora sulle modalità di gestione diretta, indiretta e anonimizzata del complesso di transazioni conseguenti al possesso di tali cryptoassets;
iii) sulla natura di tali valute che, tuttavia, è bene sottolinearlo non riescono a manifestarsi con un proprio valore autonomo, proprio perché hanno bisogno di un rapporto di cambio con altre valute nazionali, che invece esistono e sono indicative di un valore reale e non di un mero “valore digitale” come quello che caratterizza le molteplici forme nelle quali questi assets si manifestano.
Come osservato dalla Dottrina, con argomentazioni convincenti e approfondite, che rappresentano un elemento di discrimine nel caso di specie, occorre evitare qualsiasi forma di confusione tra la funzione economica e la natura giuridica dei cryptoassets e per giungere, con corretto approccio metodologico, ad individuare proprio la natura giuridica delle criptovalute, dando per acquisiti alcuni dati caratteristici per cui, in via di semplificazione, si può affermare che:
i) non esistono in rerum natura; circolano digitalmente sulla rete;
ii) sono slegate da frontiere e non hanno una localizzazione in alcuno specifico stato sovrano (dato questo che ha sollevato numerose e contrastanti interpretazioni in tema di territorialità e imposizione fiscale);
iii) non sono un mezzo di pagamento riconosciuto (in alcuni stati come la Cina sono vietate, in altri Stati, ad esempio El Salvador, sono invece ammesse) e pur tuttavia sono utilizzate anche a tal fine, ma ciò è possibile esclusivamente a seguito della accettazione dei singoli soggetti interessati;
iv) sono prive di un valore intrinseco e seguono un proprio andamento caratterizzato da estrema variabilità e rischio in correlazione al numero chiuso che le caratterizza;
v) sono riconosciute generalmente come totalmente adespote perché non emesse da autorità monetarie;
vi) sono tendenzialmente slegate da qualsiasi forma di diretta riferibilità all’acquirente o al venditore, essendo identificate mediante catene numeriche.
Appare quindi condivisibile – tenuto conto dei molteplici, e non coerenti nel loro sviluppo, tentativi di definizione e di disciplina del fenomeno delle criptovalute (BCE, Banca d’Italia, CONSOB, legislazione antiriciclaggio in applicazione delle direttive comunitarie di riferimento) – al fine di ricostruire tale natura giuridica, l’approccio e l’analisi della Dottrina, che ha sottolineato che la criptovaluta è sicuramente una res in commercium, che assume rilevanza proprio per l’interesse dei singoli a disporne mediante scambio di denaro.
Si deve quindi riscontrare la sussistenza di un interesse economico al bene della vita rappresentato dai cryptoassets, che è stato definito ed individuato per negazione, ovvero “attraverso l’analisi delle differenze tra le criptovalute rispetto alle altre realtà economiche già note alla scienza giuridica, per poi coglierne gli eventuali profili di autonoma rilevanza”.
Si è quindi sostenuto, con analisi approfondita e costruttiva, come i cryptoassets:
i) non siano riconducibili al denaro ed alla moneta nonostante l’evidente possibilità di un uso degli stessi come strumenti di pagamento, perché privi quanto al primo dell’unità di conto e della riserva di valore, quanto alla seconda perché non inserite nella divisa di stato ed accettate come mezzo di pagamento solo su base volontaria tra le parti (attraverso un adempimento ricondotto alla datio in solutum ai sensi dell’art. 1197 cod. civ.) in assenza della garanzia rappresentata dallo Stato emittente e dalle autorità di controllo; ne consegue che la obbligazione basata sullo scambio di tali assets dovrebbe rientrare nel novero dei debiti di valore da quantificare “mediante aestimatio rei”. In tale ambito emerge una distinzione fondamentale con i metodi di pagamento elettronici, atteso che questi sono una rappresentazione digitale della moneta legale realmente circolante, mentre la criptovaluta è una rappresentazione di valore digitale, che non trova alcun collegamento con la moneta legale realmente circolante, se non per la circostanza che hanno bisogno di un rapporto di cambio con tali valute;
ii) non possano essere equiparati a strumenti finanziari (attesa la chiara configurazione da parte del legislatore di una categoria chiusa, ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998, con richiamo alla Sezione C dell’allegato 1) e non possono essere ricondotti neanche al concetto di valore mobiliare (tenuto conto della esemplificazione di cui al comma 1-bis dell’art. 1 del d.lgs. predetto) o ancora alla categoria di prodotto finanziario, appartenendo invece alla sfera del consumo e non dell’impiego del risparmio in vista di un reddito o ritorno economico;
iii) debbano trovare una loro collocazione, seppure atipica, nel concetto civilistico di bene, partendo dalla definizione di cui all’art. 810 cod. civ., tenuto conto della constatazione empirica, secondo la quale una criptovaluta “si produce, si trasferisce, si commercializza, è un quid economicamente valutabile per il semplice fatto che degli operatori di mercato siano disposti a cedere utilità in cambio del suo possesso.
Si è quindi osservato che, se l’oggetto del godimento è la criptovaluta, questa non potrà che essere oggetto di diritto e “se i fenomeni che costituiscono oggetto dei diritti sono giuridicamente cose, anche le criptovalute e più in generale i cryptoassets rientrano in tale categoria giuridica”. In conclusione, può sistematicamente essere riconosciuta autonomia concettuale a tali nuove manifestazioni economiche, che possono essere ricomprese nella forma giuridica dei “beni” perché oggetto di autonomi rapporti giuridici utili ed idonei a soddisfare un interesse patrimoniale, e, dunque, suscettibili di formare oggetto di diritti.
Un bene, tuttavia, che si caratterizza per essere totalmente smaterializzato (e non immateriale), non esistente in rerum natura (dunque bene, ma non cosa nel senso di porzione fisica del mondo esteriore), ma esistente digitalmente e ampiamente rappresentativo di un valore (in tal senso la Direttiva 843/2018, che ha aggiunto all’art. 3 della Direttiva 849/2015 il n. 18 che, appunto, definisce tali nuovi strumenti come rappresentazione di valore digitale che: non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico; non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita; non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio; può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente; che è gestibile solo mediante strumenti informatici ed è caratterizzato da un accesso rigido e complesso, che trova il suo elemento centrale nel sostanziale anonimato dei titolari di tali beni.
Un bene che può adeguatamente rappresentare la realtà economica e finanziaria sottostante al riciclaggio ed autoriciclaggio, sicché si deve considerare come le criptovalute rientrino nello status di oggetto di diritto, perché produttive di utilità come elemento di discrimen decisivo. Tali cryptoassets emergono, dunque, quale significativa ed innovativa realtà fenomenica e giuridica in quanto oggetto di una di quelle attività, che sono descritte per macroaree, dal disposto dell’art. 648-ter.1 cod. pen.
Appare quindi opportuno sottolineare che le criptovalute rappresentano un elemento di scambio, nell’ambito di quel locus artificialis che è il mercato, la cui artificialità, nella definizione e negli insegnamenti di uno dei più grandi giuristi dei nostri tempi, deriva dalla tecnica del diritto, che, quale conseguenza di decisioni politiche, conferisce forma all’economia.
Il diritto conferisce forma in tale modo – riconoscendo la emersione delle criptovalute quale bene rispetto al quale ricorre un evidente interesse relazionale e di scambio – alla nuova realtà economica, finanziaria, anche per finalità lato sensu speculative, che si esprime mediante tale rappresentazione di valore digitale.
In tal senso, si deve ricordare che la natura di bene, anche in ambito penalistico, dei cryptoassets, è stata riconosciuta dalla Suprema Corte, che ha affermato che integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di sottrazione definitiva della cripto-attività “bitcoin”, qualificabile come cosa mobile agli effetti della legge penale, in quanto dato informatico, costituito dalla rappresentazione di un valore o di un diritto “digitale” trasferibile e memorizzabile elettronicamente (Sez. 2, n. 20138 del 20/03/2025, Rv. 288063-01).
Il dato risolutivo in tal senso, dopo anni di incerte definizioni e di applicazione di categorie non omogenee alla realtà dei cryptoassets, è rappresentato dall’art. 3, comma 1, n. 5), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 31 maggio 2023, n. 2023/1114/UE, definisce «”cripto-attività”: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga».
Tale definizione è richiamata anche dall’art. 1, comma 2, lett. m-bis), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a, n. 3, del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 204, c.d. decreto MICAR) e recepisce la riflessione dottrinale volta a far confluire tali assets nella categoria dei beni, oggetto di interesse, parte del mercato secondo la definizione appena richiamata.
Con tale decreto si è giunti, sulla base della prima effettiva definizione e connotazione in diritto del bene criptovaluta, ad uno strutturato tentativo di disciplina della materia dei cryptoassets dal punto di vista della vigilanza e controllo delle attività aventi ad oggetto, nelle più diverse ed articolate forme, lo scambio e gestione di tali beni nel mercato finanziario.
Viene in tal senso riconosciuto, con una definizione coerente con le caratteristiche di sistema, la più nota delle cripto-attività, quale rappresentazione, di un valore o di un diritto, «digitale», costituito da dati informatici, come tale nel suo complesso, quindi, un bene che rientra anche nella possibile tutela penalistica (nel caso di specie appena citato appropriazione indebita).
L’insieme delle considerazioni, sia pure per sintesi, richiamate evidenzia, quindi, come nel caso di specie l’ordinanza impugnata abbia correttamente motivato, avendo ampiamente ricostruito anche il fumus del delitto di autoriciclaggio (e il periculum derivante dalla disponibilità di quanto oggetto di vincolo reale) atteso che sono stati richiamati, in modo logico ed articolato, gli elementi sintomatici della sostituzione del profitto.
Sostituzione attuata in modi diversi ed efficienti mediante l’acquisto di beni, che per la loro essenza e disciplina, tendono a rappresentare una modalità particolarmente efficace di scissione tra la chiara provenienza illecita della provvista e la trasformazione della stessa per giungere ad attività di reimmissione, anche ed eventualmente a fini speculativi, del bene criptovaluta.
Il servizio di mixing e il wasabi wallet
Il Tribunale ha evidenziato in modo adeguato tale contesto, anche richiamando la modalità evoluta e particolarmente significativa dell’illecito trasformativo, mediante il richiamo all’immediato sfruttamento del servizio di mixing rappresentato dal wasabi wallet, sul quale confluivano ulteriormente, con caratteristiche specifiche di cui si dirà tra poco, proprio le criptovalute acquistate con il provento derivante dal delitto presupposto, sicché è stata correttamente esclusa qualsiasi forma di identità o sovrapposizione tra le condotte ascritte, così come del profitto dei due reati oggetto di imputazione provvisoria.
Sul punto è difatti necessario sottolineare che il c.d. servizio di mixing rappresenta una interpretazione evolutiva dei sistemi di scambio delle criptovalute al fine di aumentare il grado di anonimato e rendere più difficoltosa la tracciabilità degli scambi e la titolarità dei beni-valori digitali, che chiaramente rilevano non quale bene oggetto di godimento diretto, ma per la loro già richiamata natura di investimento speculativo, che è stata considerata in modo logico ed argomentato dal Tribunale, tenendo anche conto dello specifico contesto in cui si trovava ad operare il ricorrente, ricostruendo ed analizzando le caratteristiche della sua azione, estesa a diverse condotte illecite in ambiti diversi, mediante una corposa prova logica oltre che documentale.
È stato dunque richiamato un sistema, una serie di attività che effettivamente raggiungono l’obiettivo di ostacolare la tracciabilità delle transazioni poste in essere mediante criptovalute, utilizzando un servizio di mixing che, per le sue caratteristiche, riesce a creare una frattura rispetto alla presenza sulla rete dei diversi passaggi di acquisto e cessione di valuta digitale, mediante il trasferimento diparte dell’informazione al di fuori della rete.
La Dottrina si è ampiamente occupata di tali sistemi, soprattutto perché collegati a forme evolute di autoriciclaggio e cyberlaundering per organizzazioni di stampo mafioso e terroristiche, chiarendo che i servizi di mixing rendono possibile il deposito dei bitcoins sui c.d. conti di ingresso, consentendo poi di riprendere il denaro virtuale sui c.d. conti di uscita.
Il servizio di mixing impedisce, dunque, che sia possibile associare direttamente l’ammontare di denaro o criptovaluta depositato all’ammontare ritirato alla fine, ciò mediante l’applicazione di tecniche collaudate per ottenere questo risultato; ovvero la spedizione di criptovalute depositate a più conti che a loro volta li inviano ad altri conti.
Si è quindi empiricamente osservato che in questo modo la rete dei passaggi risulterà in grado di confondere i collegamenti diretti o ricostruiti con i diretti titolari di tali beni, attesa la presenza di catena più lunga e con più diramazioni fra loro interconnesse.
Elemento caratterizzante tale servizio è stata quindi ritenuta la creazione di indirizzi chiamati conti bounce ai quali si collegano plurime attività finalizzate a nascondere le tracce, renderle confuse e mixate tra loro per il tramite del raggruppamento dei fondi di più utenti, che si sono rivolti al servizio di mixing, in un unico indirizzo, il c.d. conto pool o pot, dal quale si effettua poi la nuova spedizione a più indirizzi.
Tale ricostruzione evidenzia, quindi, con maggiore chiarezza la chiara consapevolezza del ricorrente, in relazione al disposto sequestro, della portata della propria condotta, chiaramente finalizzata a sostituire e trasferire in attività economiche, finanziarie o speculative tali beni (chiaramente acquistati con il profitto derivante dal reato presupposto) al fine eliminare il collegamento, in termini di taint analysis, la c.d. analisi della contaminazione, fra indirizzi di origine e quelli di destinazione.
La attività posta in essere, riscontrata mediante articolata attività di indagine, per come compiutamente richiamata dal Tribunale e non contestata dal ricorrente, ha oggettivamente determinato la non tracciabilità delle informazioni, così realizzando una serie di azioni volte a recidere la possibilità di collegare diversi invii di denaro o cryptoassets; una serie di condotte tali da non rendere possibile una immediata e diretta identificazione non solo del destinatario, ma anche del numero degli stessi (unlinkability), con conseguente non tracciabilità di un intervenuto scambio di denaro fra i destinatari degli invii di criptovalute (untraceability).
A questi elementi di base se ne aggiungono altri specializzanti e da riferire ai diversi, ed in continua evoluzione, servizi di mixing, analizzati dai tecnici della materia, come le ring signatures e le chiavi pubbliche e private one, che valgono a descrivere un sistema, quale quello utilizzato dal ricorrente, che ha lo scopo evidente di evitare un tracciamento, di impedire di individuare le attività a carattere speculativo poste in essere, l’ammontare delle stesse e la diretta riferibilità al titolare del bene criptovaluta anche quanto ad una sua eventuale conversione in denaro.
Tale profitto, in conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stato considerato nella sua identità e autonoma portata, con una motivazione che non si presta a censure in questa sede; è stata ricostruita la sua nuova e diversa consistenza, chiaramente finalizzata ad ulteriori attività speculativa o di investimento immobiliare (come emerso quanto al bene immobile intestato alla moglie) con una sua diversa destinazione, richiamando il transito nella disponibilità di altro soggetto giuridico, senza possibilità di collegarlo direttamente al ricorrente, in presenza di forme di accesso super garantite e finalizzate alla anonimizzazione, così permettendo il godimento di beni e la disponibilità di risorse rappresentati da beni rientranti in generale tra i c.d. cryptoassets, senza che sia immediatamente tracciabile la provenienza illecita degli stessi, tra l’altro essendo irrilevante che l’operazione possa essere in seguito ed eventualmente rivelata grazie alle abilità degli investigatori, ricorrendo comunque un ostacolo all’individuazione del compendio delittuoso (Sez. 2, n. 35260 del 08/09/2021, Rv. 281942-01). In tal senso, si deve osservare come proprio le caratteristiche della azione provvisoriamente imputata, gli elementi indiziari richiamati quanto alla ricorrenza del fumus commissi delicti e pericolo di dispersione, siano estremamente significativi ed espliciti al fine di ritenere sussistenti i presupposti per la applicazione del vincolo reale anche quanto al delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. (pag. 12 e segg. dove si è valorizzato: – il trasferimento da un wallet a carattere ordinario ad un servizio di mixing, progettato appositamente per offuscare la tracciabilità delle transazioni in criptovalute; – l’anonimizzazione di tali transazioni; – la finalizzazione dell’attività alla trasformazione e reimpiego in attività speculative e non ad una mera conservazione statica). Ebbene, nel caso di specie, ricorre la illecita ed ulteriore vestizione di utilità provenienti dal delitto presupposto e l’inserimento delle stesse in circuiti ed attività a carattere speculativo in ambito economico finanziario in assenza di qualsiasi allegazione in senso alternativo da parte del ricorrente.
