Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 26731/2026, 19 giugno/16 luglio 2026, ha chiarito, in tema di reati tributari, che le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni speculative su “bitcoin” costituiscono materia imponibile anche se realizzate prima dell’introduzione della lettera c-sexies nell’art. 67, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ad opera dell’art. 1, comma 127, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, atteso che tale ultima disposizione risponde unicamente ad esigenze di maggior dettaglio della disciplina tributaria” (Sez. 3, n. 20740 del 28/04/2026, Rv. 290125-01).
La decisione appena citata ha chiarito che: “le cripto-attività sono state oggetto di espressa regolamentazione, ai fini dell’imposizione fiscale, nel d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, la lett. c-sexies del comma 1 dell’art. 67 di tale d.P.R., inserita dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che rientrano nei redditi imponibili “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate”…. Con l’art. 1, comma 127, della suindicata legge n. 197 del 2022 è stato, inoltre, stabilito che “Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto criptoattività, comunque denominate, eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5, del medesimo testo. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica all’art. 68, comma 6, del predetto testo unico”. …. Quanto alla moneta virtuale e al suo possibile utilizzo sia come mezzo di pagamento sia per finalità di investimento deve rammentarsi che nell’art. 1 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, la moneta virtuale veniva definita (lett. qq) “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizio o per finalità di investimento e trasferta, archiviata e negoziata elettronicamente”.
La suindicata disposizione è stata abrogata dal d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129 (“Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2020 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937”) che ha inserito nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 231 del 2007 la lettera m-bis) che richiama per la definizione di cripto-attività il predetto regolamento (UE) 2023/1114 ……….deve rilevarsi quindi che anche prima dell’introduzione dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del d.P.R. n. 917 del 1986 le plusvalenze o gli altri proventi derivanti da operazioni con finalità speculative aventi a oggetto bitcoin rientravano nello spettro delle operazioni imponibili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del predetto d.P.R. 917 del 1986, avente a oggetto, come la precedente lettera c-quater), l’imposizione fiscale per gli strumenti finanziari.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il comma 127 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, con riferimento all’impiego di criptovaluta con finalità di investimento, non comporta un obbligo impositivo non precedentemente previsto e non è configurabile violazione degli artt. 3 e 25, comma 2, Cost. che imponga di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Con la nuova formulazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986 si è, in altri termini, inteso regolamentare, con maggiore dettaglio, contemplando anche le minusvalenze e l’ipotesi della permuta di criptovalute, un obbligo impositivo comunque ricavabile dal Testo unico sui redditi. Il suindicato comma 127 è, dunque, norma transitoria che regola il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.”.
