Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 31532/2026, 28 maggio/18 agosto 2026, ha affermato, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all’art. 35-ter ord. pen., che il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio, non può opporre in compensazione, ai sensi dell’art. 1243 cod. civ., il credito maturato verso il detenuto per le spese di mantenimento.
Ciò perché tale credito non è né certo, né esigibile, prima della definizione del procedimento previsto dall’art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che può concludersi anche con la remissione del debito, né essendo comunque configurabile con riferimento al periodo di trattamento detentivo inumano.
