Testimonianza de relato: l’inutilizzabilità scatta soltanto se … (Riccardo Radi)

Lawyer addressing court beside a woman testifying at a courtroom microphone

Non basta sollecitare o chiedere l’integrazione probatoria.

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 27890/2026 ha ricordato, in tema di testimonianza de relato, che l’audizione della fonte diretta è richiesta a pena di inutilizzabilità solo qualora sia stata espressamente richiesta dalla parte, sicché non può ritenersi equivalente a tale richiesta la mera domanda di integrazione dell’istruttoria mediante l’esame degli stessi soggetti cui altri si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, avanzata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen

Nel caso in esame, secondo quanto emerge dagli atti processuali e secondo quanto prospettato dallo stesso difensore del ricorrente, dopo la deposizione testimoniale del C., è stato il difensore di quest’ultimo, quale parte civile, a chiedere al Giudice di escutere il B. quale persona alla quale il teste aveva fatto riferimento ai fini della conoscenza dei fatti; tuttavia, come dedotto dalla stessa difesa dell’imputato, tale istanza è stata formulata dal difensore di parte civile ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., vale a dire come sollecitazione dell’esercizio del potere officioso del Tribunale, e non anche ai sensi dell’art. 195 cod. proc. pen.

Peraltro, sempre secondo quanto dedotto dal ricorrente, risulta che la testimonianza del B. ex art. 507 cod. proc. pen. è stata inizialmente ammessa ma il testimone di riferimento non è stato poi escusso solo in quanto la parte civile richiedente vi ha rinunciato.

Ciò detto, occorre rilevare che la cassazione ha più volte ribadito che in tema di testimonianza de relato, l’audizione della fonte diretta è richiesta a pena di inutilizzabilità solo qualora sia stata espressamente richiesta dalla parte, sicché non può ritenersi equivalente a tale richiesta la mera domanda di integrazione dell’istruttoria mediante l’esame degli stessi soggetti cui altri si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, avanzata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37064 del 12/03/2019, Malcagni, Rv. 276696 – 01; Sez. 6, n. 31911 del 14/07/2025, S., Rv. 288820 – 02).

Nel caso in esame, dunque, la mera sollecitazione rivolta dalla parte civile al Tribunale di disporre d’ufficio la testimonianza del B. non può essere equiparata ad una richiesta ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., e dunque non può comportare l’inutilizzabilità della testimonianza de relato

Principio granitico espresso numerose volte, tra le tante Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 31911/2025: https://terzultimafermata.blog/2025/12/24/testimonianza-indiretta-e-mancata-richiesta-della-parte-di-esame-della-fonte-diretta-utilizzabilita-della-deposizione-riccardo-radi/

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