Intercettazioni e identificazione degli interlocutori: riconoscimento delle voci da parte della polizia giudiziaria (Riccardo Radi)

Two audio professionals recording sound inside a van on a city street

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 32385/2026 ha ricordato che ai fini dell’identificazione degli interlocutori di conversazioni intercettate, il giudice può utilizzare il riconoscimento delle voci compiuto dagli operatori di polizia giudiziaria addetti all’ascolto, unitamente a ogni altro elemento idoneo a suffragarlo, gravando sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.

La Suprema Corte richiama analogo principio espresso dalla cassazione sezione 2 che ha stabilito: “ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario” (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, v. 269900 – 01), senza necessità di disporre perizia fonica qualora sia contestata l’identificazione delle persone colloquianti”.

In tali casi, infatti, il giudice può trarre il proprio convincimento anche da altre circostanze – quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche – che consentano di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5 , n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265 – 02).

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