La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 34302/2026, in tema di misure cautelari personali, ha stabilito che il giudice, nell’applicare il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, può derogare alla distanza minima di mille metri, prevista dall’art. 282-ter cod. proc. pen., in presenza di comprovate esigenze lavorative dell’indagato, consentendolo l’interpretazione sistematica della disposizione, effettuata alla luce della previsione dell’art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen., che risponde alla medesima “ratio” e che contempla espressamente tale possibilità di deroga per il divieto di avvicinamento accessorio all’allontanamento dalla casa familiare.
